OGGI(21/08/13) è entrata in vigore la L. di conv. del Decreto FARE (Legge 9 agosto 2013, n. 98) recante “Conversione in legge, conmodificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”.

Art.41:
3. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.

Ma scusate, dalle vs parti quanto costa un test di cessione?? Come lo spiego al committente che fa uno sbancamento minimo che i 300-500-1000 mc di terra non li può "sistemare" attorno all'opera senza i risultati (e le spese) del test di cessione...... confused