scusate ma l'art 93 RD 1775 non fa distinzioni sull'origine dell'acqua

Art. 93.
Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli
articoli seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi
meccanici
, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.
Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed
alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.

in più art 96 comma 4 152/2006
2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici e' libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti e' regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.