x D.M.:
si tratta di opere fognarie il cui importo dei lavori da realizzare è di circa 1.200.000 Euro.
x CASCONE:
l'art. 91 della legge 163/06 ribadisce l'esclusione dal subapalto della relazione geologica. Ma c'è una sentenza del TAR LIGURIA (n. 705 del 2002) che dice:
"Il rapporto tra l’impresa e il professionista iscritto all’albo, indicato, nel caso di specie, come consulente esterno contrattualmente impegnato, non può, infatti, essere inquadrato di per sé nell’ambito del contratto di appalto (e perciò di subappalto), elementi del quale sono, in base alla definizione dell’art. 1655 codice civile, l’organizzazione dei mezzi, l’assunzione del rischio, lo scopo del compimento di un’opera o di un servizio. E’ evidente, infatti, che il modulo contrattuale funzionale al rapporto di cui si tratta è, normalmente, quello delineato dall’art. 2230 codice civile, vale a dire il contratto d’opera intellettuale, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa: di conseguenza, la riconducibilità del singolo rapporto all’appalto, se non può essere esclusa a priori, deve nondimeno essere dimostrata specificamente, mentre nel caso di specie non e dato riscontrare gli estremi del subappalto ai sensi dell’art. 18 legge n. 55 del 1990. Né elementi contrari a quanto esposto possono ricavarsi, come pretende la ricorrente, dall’art. 17, comma 14-quinquies, legge n. 109 del 1994, poiché l’esclusione, disposta nella norma, della relazione geologica dal novero delle eccezioni al divieto di subappalto non ha altro significato che quello di confermare che la redazione della stessa non costituisce, di per sé, possibile oggetto di tale contratto"