Per chiarire la relazione geologica compare solamente nell'articolo 10 del t.u. dove si fa menzione dei documenti da allegare al progetto.
La relazione geologica viene messa tra le relazioni specialistiche necessarie. La necessità penso venga stabilita dal progettista infatti viene equiparata alla relazione idrologica, idraulica ecc.(non credo che queste siano sempre obbligatorie).
Facendo l'avvocato del diavolo o il pessimista non c'è scritto che la modellazione geologica è un DOCUMENTO A SÈ STANTE, ma è una ricostruzione stratigrafica ecc..
Che non sia proprio questo ciò che voleva il legislatore e ciò che verrà interpretato dagli organi giuridici?
Firmato: il pessimista (che si vergogna un pò ad essere tale)