Non so cos'è accaduto ma il ministero ha finalmente dovuto cedere alle obiezioni sollevate da ogni dove, questo forum compreso. In particolare, qualcuno si sarà accorto che un organo tecnico, nel dirimere dubbi, dovrebbe applicare la scienza consolidata nel campo specifico e non la scienza sofistica della scuola dei paradossi di Zenone. Questo è il recente comunicato sull'argomento. Notate bene che anche in questo comunicato non hanno saputo evitare un errore, quello dell'inerente + accusativo.

Quote:
Si fa seguito al comunicato già pubblicato sul sito di questo Consiglio Superiore, inerente la
disciplina delle autorizzazioni per il settore della indagini e prove in sito ex Circolare
n.7619/2010 per precisare quanto segue. Pur ribadendo con forza la convinzione di questa
Amministrazione che il prelievo in qualità dei campioni di terreno nonché l’esecuzione in
qualità delle prove in sito abbiano un ruolo imprescindibile nelle fasi di progettazione
esecuzione e controllo di opere ed interventi sul territorio, tuttavia l’attuale articolato quadro
legislativo, in particolare dopo la recente modifica dell’art.59 del DPR n.380/2001 introdotta
dalla legge n.134/2012, induce a ritenere che la strada dell’autorizzazione non sia al momento
pienamente percorribile e che pertanto - nelle more di eventuali nuovi provvedimenti
legislativi - le autorizzazioni per le indagini e prove in sito, rilasciate fino ad oggi secondo i
criteri della Circolare n.7619/2010, non siano più da considerare cogenti. In tal senso gli
incarichi di indagini e prove in sito potranno essere affidati anche in assenza delle autorizzazioni
di cui sopra.
Auspicando che l’attività di indagini e prove in sito mantenga comunque standard qualitativi
adeguati, si raccomanda ai laboratori autorizzati per le prove sulle terre e sulle rocce di
prestare la massima attenzione alla qualità dei campioni che pervengono in laboratorio,
rifiutando quelli eventualmente non idonei per le prove richieste.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)