Allo stato attuale vigono le seguenti leggi che sono: FATTI….

Le scrivo dall' alto verso il basso sulla base della gerarchia delle fonti per cui la norma di fonte inferiore non può porsi in contrasto con la norma di fonte superiore.

Legge 112/63 competenze geologiche

D.P.R 328/01 art 41 (competenze geologiche) e stessa gerarchia D.P.R. 380/01 art 59 (TESTO VIGENTE non esiste riferimento a prove in sito, ma a prove di laboratorio sui materiali da costruzione e prove di laboratorio su terre e rocce)

D.M. 14.01.08 fa riferimento all’art 59 del D.P.R. 380/01 al testo VIGENTE quindi?. Inoltre non può interferire con le norme di cui sopra impedendo al geologo di svolgere le proprie competenze.

Questi sono i fatti e valevano anche prima del comunicato in data 6/3/2014 da parte del C.SS.LL.PP. Il geologo ha le competenze per eseguire indagini in sito. La cosa era chiara e lampante anche se è stata ammessa solo ora dal C.SS.LL.PP.

Per quanto riguarda le chiacchiere si potrebbe per assurdo presumere che l’iniziativa presa dal C.SS.LL.PP (comunicato del 6/3/2014) sia una ripicca per una discordia tra Ministero e ditte autorizzate. (Prima infatti laboratori e Ministero hanno collaborato e si sono aiutati reciprocamente). La cosa potrebbe essere legata al fatto che le ditte vorrebbero la concessione invece dell’autorizzazione sui laboratori oppure legata a fattori economici sul pagamento delle quote…etc. Del resto anche loro risentono della crisi non solo economica, ma anche della famosissima qualità perché cit.: “..al proliferare di centri autorizzati si associa un servizio scadente..” cosi i laboratori non possono mantenere gli standard. Sarebbe quindi più auspicabile per loro cit:..”attuare processi limitativi nel rilascio delle autorizzazioni..” cosi chi è dentro è dentro chi è fuori è fuori…..oppure io so io e voi…. Queste sono chiacchiere da bar….ma neanche tanto.
Rimaniamo in attesa di sviluppi.