L'ex Tariffario DM 18.11.1971 e s.m.i. può errere assunto solo quale riferimento alle specifiche attività svolte.
Nei rapporti con la Committenza privata vige il DM n.140/2012 che conferisce al Giudice adito (in assenza di accordo tra le parti) il titolo a stabilire l'entità del compenso da corrispondere al Professionista; il Giudice non è assolutamente vincolato ad una eventuale vidimazione della parcella da parte dell'Ordine.
Per quanto concerne il valore dell'opera (parametro "V") il Collega può fare riferimento al valore dell'immobile rivalutato a seguito dell'intervento di ristrutturazione (un agente immobiliare può fornire utile consiglio) ovvero limitarsi al solo costo della ristrutturazione.
Occorre tenere conto, inoltre, che il Giudice liquidatore comprende in un'unica determinazione il corrispettivo per la prestazione professionale e per quelle accessorie (spese comprendendo in esse anche eventuali collaboratori e costo delle indagini).
Premesso quanto sopra il Professionista deve dimostrare l'esistenza di un effettivo rapporto di prestazione d'opera con il Committente che, secondo legge, si comprova con l'esistenza di un contratto (lettera d'incarico). Altrimenti deve avvalersi di sicure prove testimoniali.
Andrea Maniscalco
Singeop