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In questo articolo di Boschi si possono leggere alcuni stralci della testimonianza di Cialente:
Terremoti, bugie e videotapes
Lettura utile per chi ancora sostiene che gli esperti abbiano "rassicurato" negando la possibilità di un forte terremoto...

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Forse possiamo dire che i giornalisti hanno scritto che gli esperti avevano "rassicurato", prendendo lucciole per lanterne.

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Forse è il processo più assurdo avvenuto in Italia e di cui mi sia capitato leggere approfonditamente tutta la requisitoria e la sentenza, oltre che gli articoli di giornale del periodo dello sciame sismico in atto.
Forse il Presidente del nostro Ordine Professionale avrebbe potuto fare lo stesso (arrivando alle stesse conclusioni se si usa solo un tantino di logica) dato che sono stati condannati anche dei geologi e non solo limitarsi a dire dopo la sentenza "Se la sentenza dovesse riguardare la mancata previsione del sisma, ciò significherebbe mettere sotto accusa l'intera
comunità scientifica che, ad oggi, in Italia e nel mondo, non ha i mezzi per poter prevedere i terremoti".
Forse....
La sentenza è andata oltre e parla di cose incomprensibili per noi geologi come la mancata previsione del rischio sismico che equivale a dire mancata previsione e basta, dato che il rischio sismico, e lo sanno anche studenti delle scuole secondarie, per valutarlo ci vogliono anni di studi ed è funzionale alla prevenzione in campo sismico e non alla previsione dei terremoti.


Niuno però presagì prima dell’avvenimento quello, che dopo l’avvenimento di poter naturalmente presagire dicevano quasi tutti
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Alex io faccio l'avvocato del diavolo in maniera burocraticamente ignobile ma, come abbiamo già detto in un precedente post, nel vecchio statuto della CGR (ancora in vigore al tempo del terremoto e reperito da danielaP) era chiaramente esplicitato che compito della commissione era anche quello di prevedere i terremoti.

Nessuno s'era accorto di questo strafalcione?

Il giudice potrebbe tranquillamente avere letto lo statuto e deciso che la commissione non aveva adempiuto ai propri doveri.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
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Però, per dimostrare che la Commissione non ha adempiuto ai suoi doveri, ha dovuto usare concetti scientifici, e ha dovuto distorcerli. Sottolineo il "dovuto": è evidente che il solo enunciato dello statuto non sarebbe stato sufficiente a condannarli. Si correggano gli errori scientifici, e le argomentazioni del giudice cascano.
Comunque la si metta, non regge.

Ultima modifica di DanielaP; 10/06/2014 18:13.
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Originariamente inviato da: DanielaP
Però, per dimostrare che la Commissione non ha adempiuto ai suoi doveri, ha dovuto usare concetti scientifici, e ha dovuto distorcerli. Sottolineo il "dovuto": è evidente che il solo enunciato dello statuto non sarebbe stato sufficiente a condannarli. Si correggano gli errori scientifici, e le argomentazioni del giudice cascano.
Comunque la si metta, non regge.


Però, più che concetti scientifici si tratta di concetti di logica elementare. Nello statuto della commissione scientifica, i tecnici o scienziati che hanno redatto lo stesso (o forse erano burocrati ma ciò è poco rilevante) hanno chiarito che uno degli scopi della commissione era quello di prevedere i terremoti.
Se i tecnici componenti della commissione non erano d'accordo non avrebbero mai dovuto accettare l'incarico o avrebbero dovuto dare le dimissioni appena letto lo statuto.
Se non lo hanno letto, molto grave, reato di omissione non tollerabile.

Infine, è palese che il sisma non è stato previsto, come richiede lo statuto, ergo i tecnici non hanno adempiuto ai loro doveri, ergo la condanna.

Il giudice non è tenuto ad entrare nel merito dei concetti scientifici, dato che accettando di fare parte della commissione, i membri accettano lo statuto e chi meglio di luminari della materia è in grado di giudicare se lo statuto è scientificamente corretto o meno? La partecipazione alla commissione implicava che evidentemente lo statuto era corretto e pertanto i membri ritenevano che i terremoti potessero essere previsti.


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Mccoy, adesso non ricordo di preciso cosa ci sia scritto sullo statuto, devo andare a rileggere, ma mi pare che non ci fosse scritto per inciso che bisogna prevedere il terremoto, e il giudice stesso dice di non pretendere ciò. Mi pare si parlasse di rischio.
Ma, venendo al tuo ragionamento, è vero che il giudice non è tenuto ad entrare nel merito dei concetti scientifici, ma a motivare la sentenza si, ovvero a dimostrare la colpevolezza. Per farlo, ha scelto di usare argomentazioni scientifiche: perché lo ha fatto? Togliendo queste, non si avrebbe dimostrazione di alcunché. La colpevolezza, in questo caso, non può che dimostrarsi usando argomenti scientifici. Se il giudice non riesce a dimostrarla diversamente che non strapazzando concetti scientifici, allora che lasci perdere, perché è segno che qualcosa non funziona, come infatti è.

Ultima modifica di DanielaP; 10/06/2014 19:34.
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Originariamente inviato da: mccoy
Alex io faccio l'avvocato del diavolo in maniera burocraticamente ignobile ma, come abbiamo già detto in un precedente post, nel vecchio statuto della CGR (ancora in vigore al tempo del terremoto e reperito da danielaP) era chiaramente esplicitato che compito della commissione era anche quello di prevedere i terremoti.

Nessuno s'era accorto di questo strafalcione?

Il giudice potrebbe tranquillamente avere letto lo statuto e deciso che la commissione non aveva adempiuto ai propri doveri.


Allora se la poniamo anche dal punto di vista "burocratico", se per burocratico intendiamo l'applicazione della legge, il Signor Giudice avrebbe potuto tranquillamente vedere la LEGGE (Art.3,Comma 6 del DPCM 23582 del 03.04.2006) per capire e quindi stabilire che quella non era una riunione valida della Commissione Grandi Rischi (minimo 10 membri e non i soli 4 presenti " la Commissione.... opera con la presenza di almeno dieci componenti e delibera a maggioranza dei presenti")... inventandosi totalmente una categoria a parte (non prevista da nessuna legge!!)di partecipanti non aventi diritto al voto includendo anche Cialente e addirittura la Stati!! la Stati ragazzi!! e De Bernardinis (che nell'intervista incriminata dichiarò di non farne parte.. "poi parleranno gli esperti... io sono solo un operativo") comodo proprio per l'intervista rilasciata prima della riunione... nessuno si è accorto di tale strafalcione del Giudice? Forse no... Giacomo Cavallo ad esempio se ne è accorto... poteva magari anche accorgersene qualche collega nostro no? Magari il Presidente dell'Ordine dei Geologi che dici? comunque la metti caschi male anche come avvocato del diavolo... e sinceramente mi preoccupa che qualcuno abbia ancora qualche dubbio... e il comportamento da indifferenti e ignavi di molti nostri colleghi (per non parlare di quelli che propongono l'ergastolo) lo trovo nauseante.. sinceramente mi sento sempre meno di appartenere a tale sciocca categoria che non è neanche capace di difendere la propria professione dove con forza e convinzione va difesa... cosa c'è sotto invidia? frustrazione? gelosia? quali siano tali bassi sentimenti per tali comportamenti da codardi non riuscirò mai a capirlo... ciò che è accaduto è molto grave... molto grave.
http://processoaquila.files.wordpress.com/2014/03/saggio_cavallo.pdf

Ultima modifica di Alex-64; 10/06/2014 22:15.

Niuno però presagì prima dell’avvenimento quello, che dopo l’avvenimento di poter naturalmente presagire dicevano quasi tutti
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Peccato non sia online il commento di Antonio Pagliaro.
Ma, in sostanza, mi chiedo: quindi potremmo essere condannati sulla base di un falso scientifico, perché c'è una qualche legge o regolamento anacronistici o fatti male? Sicuramente si, nel caso in cui il giudice si investa di un ruolo che non gli compete, cioè quello di consulente tecnico...

Originariamente inviato da: Alex-64
Allora se la poniamo anche dal punto di vista "burocratico", se per burocratico intendiamo l'applicazione della legge, il Signor Giudice avrebbe potuto tranquillamente vedere la LEGGE (Art.3,Comma 6 del DPCM 23582 del 03.04.2006) per capire e quindi stabilire che quella non era una riunione valida della Commissione Grandi Rischi (minimo 10 membri e non i soli 4 presenti " la Commissione.... opera con la presenza di almeno dieci componenti e delibera a maggioranza dei presenti")... inventandosi totalmente una categoria a parte (non prevista da nessuna legge!!)di partecipanti non aventi diritto al voto includendo anche Cialente e addirittura la Stati!! la Stati ragazzi!! e De Bernardinis


Cialente, la Stati, Tizio e Caio fanno parte della Commissione nel momento in cui serve stabilire che il numero dei membri era stato raggiunto; non ne fanno più parte al momento di distribuire le condanne, quando diventano semplici "uditori"...

Ci sarebbe veramente da ridere, se non fosse che è una tragedia da qualunque parte la si guardi.

Ultima modifica di DanielaP; 10/06/2014 23:06.
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Daniela è chiaro a chi un pochino si occupa di problematiche legate agli eventi naturali che nel caso di eventi sismici la valutazione del rischio non può essere utilizzata ai fini di prendere decisioni immediate (in concomitanza di uno sciame sismico) di protezione civile. Cosa diversa è per altri rischi come quello idraulico o di rotture di dighe, meteorologico o vulcanico, già per il rischio frana bisogna fare dei distinguo a seconda del tipo di frana e del tipo di terreno interessato. Confondere queste cose o è da Ignoranti con la i maiuscola o più semplicemente si è in malafede.
Il rischio, come più volte ripetuto nella requisitoria e anche nella sentenza, dipende dalla pericolosità, dalla vulnerabilità e dalla esposizione. Solo nel concetto di pericolosità viene richiamata la previsione in termini probabilistici (in realtà per una parte anche nell'esposizione... tipo presenza di un determinato numero di persone negli edifici in un determinato momento... ma è diverso) ma è chiaro che questa non serve a dare indicazioni utili nell'immediato alla popolazione in occasione di uno sciame sismico in atto. Inoltre, ammettendo pure che sia possibile arrivare a dare probabilità alte in tempi ristretti, nel concetto di pericolosità c'è anche quello che differenzia la pericolosità di base da quella locale la quale è da imbecilli pensare che si possa valutare in seno ad una riunione come la valutazione della vulnerabilità degli edifici e la loro esposizione.
La carenza di valutazioni del rischio sismico il Signor Giudice la doveva imputare a chi, pur essendo preposto per legge a tali valutazioni come ad eseguire misure di riduzione del rischio (Regione ed Enti Locali e non ti cito le numerose leggi di riferimento), ed essendo tra l'altro presenti in quella riunione e addirittura elevati al rango di componenti dallo stesso Giudice, non lo ha fatto a livello locale con studi di pericolosità sismica locale (a partire dalla microzonazione sismica), di vulnerabilità ed esposizione. A livello nazionale il compito era già stato svolto ed era stato riassunto nella carta di pericolosità sismica di base dell'INGV poi fatta diventare legge. Paradossalmente sono stati condannati solo coloro che hanno svolto il proprio compito e la colpa di negligenza, imprudenza e imperizia andava rivolta a chi, pur essendo a conoscenza (per legge) della pericolistà sismica di base presente nel proprio territorio non aveva fatto mai nulla per la conoscenza e quindi riduzione del rischio sismico presente.
Questo è grave... gravissimo se ci pensi bene, perchè non può che farci supporre la malafede.


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