Originariamente inviato da: DanielaP
Però, per dimostrare che la Commissione non ha adempiuto ai suoi doveri, ha dovuto usare concetti scientifici, e ha dovuto distorcerli. Sottolineo il "dovuto": è evidente che il solo enunciato dello statuto non sarebbe stato sufficiente a condannarli. Si correggano gli errori scientifici, e le argomentazioni del giudice cascano.
Comunque la si metta, non regge.


Però, più che concetti scientifici si tratta di concetti di logica elementare. Nello statuto della commissione scientifica, i tecnici o scienziati che hanno redatto lo stesso (o forse erano burocrati ma ciò è poco rilevante) hanno chiarito che uno degli scopi della commissione era quello di prevedere i terremoti.
Se i tecnici componenti della commissione non erano d'accordo non avrebbero mai dovuto accettare l'incarico o avrebbero dovuto dare le dimissioni appena letto lo statuto.
Se non lo hanno letto, molto grave, reato di omissione non tollerabile.

Infine, è palese che il sisma non è stato previsto, come richiede lo statuto, ergo i tecnici non hanno adempiuto ai loro doveri, ergo la condanna.

Il giudice non è tenuto ad entrare nel merito dei concetti scientifici, dato che accettando di fare parte della commissione, i membri accettano lo statuto e chi meglio di luminari della materia è in grado di giudicare se lo statuto è scientificamente corretto o meno? La partecipazione alla commissione implicava che evidentemente lo statuto era corretto e pertanto i membri ritenevano che i terremoti potessero essere previsti.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)