Daniela è chiaro a chi un pochino si occupa di problematiche legate agli eventi naturali che nel caso di eventi sismici la valutazione del rischio non può essere utilizzata ai fini di prendere decisioni immediate (in concomitanza di uno sciame sismico) di protezione civile. Cosa diversa è per altri rischi come quello idraulico o di rotture di dighe, meteorologico o vulcanico, già per il rischio frana bisogna fare dei distinguo a seconda del tipo di frana e del tipo di terreno interessato. Confondere queste cose o è da Ignoranti con la i maiuscola o più semplicemente si è in malafede.
Il rischio, come più volte ripetuto nella requisitoria e anche nella sentenza, dipende dalla pericolosità, dalla vulnerabilità e dalla esposizione. Solo nel concetto di pericolosità viene richiamata la previsione in termini probabilistici (in realtà per una parte anche nell'esposizione... tipo presenza di un determinato numero di persone negli edifici in un determinato momento... ma è diverso) ma è chiaro che questa non serve a dare indicazioni utili nell'immediato alla popolazione in occasione di uno sciame sismico in atto. Inoltre, ammettendo pure che sia possibile arrivare a dare probabilità alte in tempi ristretti, nel concetto di pericolosità c'è anche quello che differenzia la pericolosità di base da quella locale la quale è da imbecilli pensare che si possa valutare in seno ad una riunione come la valutazione della vulnerabilità degli edifici e la loro esposizione.
La carenza di valutazioni del rischio sismico il Signor Giudice la doveva imputare a chi, pur essendo preposto per legge a tali valutazioni come ad eseguire misure di riduzione del rischio (Regione ed Enti Locali e non ti cito le numerose leggi di riferimento), ed essendo tra l'altro presenti in quella riunione e addirittura elevati al rango di componenti dallo stesso Giudice, non lo ha fatto a livello locale con studi di pericolosità sismica locale (a partire dalla microzonazione sismica), di vulnerabilità ed esposizione. A livello nazionale il compito era già stato svolto ed era stato riassunto nella carta di pericolosità sismica di base dell'INGV poi fatta diventare legge. Paradossalmente sono stati condannati solo coloro che hanno svolto il proprio compito e la colpa di negligenza, imprudenza e imperizia andava rivolta a chi, pur essendo a conoscenza (per legge) della pericolistà sismica di base presente nel proprio territorio non aveva fatto mai nulla per la conoscenza e quindi riduzione del rischio sismico presente.
Questo è grave... gravissimo se ci pensi bene, perchè non può che farci supporre la malafede.


Niuno però presagì prima dell’avvenimento quello, che dopo l’avvenimento di poter naturalmente presagire dicevano quasi tutti