Quello che penso è meglio che non lo dica in pubblico...

Ho ritrovato la legge che avevo linkato in questo stesso thread, più indietro:

LEGGE 24 febbraio 1992 , n. 225 Istituzione del Servizio nazionale della protezio ne civile.

Art. 9.
Commissione nazionale per la previsione
e la prevenzione dei grandi rischi

La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e' organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attivita' di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonche' all'esame di ogni altra questione inerente alle attivita' di cui alla presente legge ad essa rimesse.

Dunque "previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio". Quindi il giudice deve definire "rischio". Come spiega Pagliaro, per prevedere i vari scenari di rischio in questo caso, bisognerebbe conoscere elementi che invece sono imprevedibili, ovvero ignoti; come dici anche tu e come hanno spiegato in tanti. L'unico che parrebbe non averlo capito è il giudice che ha emesso la sentenza. Non solo: anche ad intestardirsi nella pretesa che una qualche decisione operativa sulla base dei diversi scenari di rischio (una miriade?) fosse possibile, bisognerebbe considerare che la Commissione Grandi Rischi non è un Cerbero a più teste e un solo corpo, che va condannato in blocco, ma è composta da diversi profili professionali, ognuno dei quali fa quel che è nei limiti delle sue competenze: non si possono applicare ad A le presunte incompetenze e colpe di B; uno si occupa di cornicioni, l'altro di faglie e sismi.