cari colleghi tutti qui si sta facendo una gran confusione su ciò che dice la vigente normativa (Decreto 159/05, circ. 349/STC, DPR 328/01, DPR 380/01).
Da un lato c'è chi afferma che alcune prove (DL030, trivella a mano, ed altro), non rientrando tra le prove citate nella circolare 349, potranno essere tranquillamente effettute anche da chi non ha certificazioni di sorta, dall'altro lato si sostiene invece che questo non è vero perchè il Decreto 159/05, (impropriamente definito) Testo Unico sulle costruzioni, al paragrafo 7.2.2 "Indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica" dichiara che " le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art. 59 del DPR 6.6.2001 n. 380.
Come non di rado accade, le normative che regolamentano un settore presentano, spesso, una mancanza di coordinazione tra loro dando luogo inevitabilmente ad equivoci ed obblighi normativi alquanto dubbi.
In realtà, se ci riferiamo alla caratterizzazione geotecnica (paragrafo 7.2.2) del Decreto 159/05, sembrerebbe vietata QUALSIASI prova o indagine non certificabile dai laboratori accreditati dal Consiglio Superiore dei LL.PP.; resta da capire, a questo punto, se gli stessi laboratori hanno comunque l'esclusiva per ogni tipo di prova prescindendo se normata dalla circolare suddetta.
Credo che , a questo punto, sia necessario e doveroso sottolineare alcuni concetti di diritto:
1) Tutti sappiamo che la funzione legislativa spetta al Parlamento che produce NORME PRIMARIE (leggi ordinarie, decreti legislativi e regolamenti comunitari).
2) Tutti sappiamo, inoltre, che alcune norme possono essere emanate anche dal Governo, ai sensi dell'art. 17 della L. 400/88, del tipo regolamenti diretti generalmente a produrre NORME SUBORDINATE a quelle primarie.
3) Da questa distinzione ne viene fuori che i regolamenti governativi, come ad esempio i Decreti Ministeriali, sono fonti secondarie e come tali non possono derogare nè alla Costituzione nè tantomeno alle leggi ordinarie ossia alle norme primarie sopra dette.
4) Un D.P.R., Decreto del Presidente della Repubblica, è l'emanazione della delibera del testo normativo in osservanza al contenuto della legge delega che il Parlamento affida al Governo nei casi di particolare complessità della materia sulla quale legiferare stabilendone inoltre i termini della potestà legislativa e i principi e i criteri direttivi di ispirazione.
Anche il D.P.R. è pertanto una norma primaria.
Alla luce di tali concetti si evince pertanto che l'equivocità che esiste e rimane tra due REGOLAMENTI MINISTERIALI (NORME SUBORDINATE), il Decreto 159/05 e la circ. 349/STC, potrebbe essere tranquillamente superata, annullandone tra l'altro gli effetti negativi di entrambi i regolamenti (modello geotecnico e indagini non consentite se non certificate) dal D.P.R. 328/01 (NORMA PRIMARIA) non potendo le prime derogare alla seconda.
Domina omnium et regina ratio (Cicerone)