colgo l'invito di Alex-64 per spiegare meglio alcuni concetti :

Quote:
Quali sono i due regolamenti ministeriali a cui ti riferisci?
Decreto (del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) 14 Settembre 2005 n. 159 e Circolare (del Ministero dei Lavori pubblici) 16 Dicembre 1999 n. 349/STC

NOTA:
in parentesi sono riportati gli organi amministrativi dello Stato che hanno "REGOLAMENTATO" la disciplina in oggetto;
Le norme (regolamenti) citate sono REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE E INTEGRAZIONE ossia norme adottate per integrare o attuare i principi contenuti all'interno di una LEGGE o di un DECRETO LEGISLATIVO (D. lgs.)
Tali regolamenti, come ho già scritto, sono norme subordinate pertanto non possono derogare alle norme primarie (leggi e decreti legislativi), cioè non possono contravvenire ad una norma (primaria), abrogandola parzialmente o ponendo un'eccezione.

A questo punto occorre sottolineare due cose MOLTO IMPORTANTI:

1) il Decreto 159/05 non è nè un Testo Unico nè un Decreto legislativo; è escusivamente un Decreto Ministeriale. Pertanto non è una norma primaria.
2) il D.P.R. 328/01 " Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti , derivando da una legge delega, è una norma primaria.

Detto ciò, COME CONQUISTARE LA RELAZIONE GEOTECNICA ?

far presente, a coloro i quali DEVONO per legge tutelare i nostri diritti professionali, che quando al paragrafo 7.2.2 del Decreto 159/05 si scrive " [...] E' responsabilità del progettista definire il piano delle indagini e la caratterizzazione geotecnica corrispondente [...] , tale norma NON E' LEGITTIMA in quanto non può derogare l'art. 41 del D.P.R. 328/01 dove si dice che " 1. Formano oggetto dell'attività professionale [...] e) le indagini e la relazione geotecnica [...]

Per finire, riguardo alla confusione se poter fare o no alcune indagini, è chiaro che non c'è chiarezza alcuna sull'argomento essendo tale facoltà largamente opinabile e quindi impugnabile, in un verso o nell'altro.


Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui"
(Ezra Pound)