Originariamente inviato da: Abele Rizzello

Potrei avere i riferimenti normativi che vietano le prestazioni occasionali ai soggetti iscritti ad un ordine?

Grazie!!!! ;-)

L'argomento è stato più volte dibattuto sul forum.
La norma di legge è la seguente:
D.Lgs. 273/2003 - Titolo VII - TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI - Capo I - Lavoro a progetto e lavoro occasionale:
Art. 61 - comma 3:
"Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche' i rapporti e le attivita' di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societa' e i partecipanti a collegi e commissioni, nonche' coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia."
Poi siamo in italia .......


"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859