Incredibile dopo 11 anni, grazie ad Afabbri la ripresa di tale thread, che noto si era sviluppato con ottimi contributi.
Aggiungo solo che il prelievo di acqua ad uso domestico non costituisce un diritto acquisito in quanto è un uso libero, mentre il prelievo di acqua ad uso non domestico necessita di concessione la quale invece costituisce un diritto appunto per gli anni e le condizioni concesse.
Quindi l'interferenza, a mio avviso, è utile calcolarla dove esistono pozzi dotati di concessione per il prelievo di acqua o con derivazioni superficiali da corsi d'acqua alimentati dalla stessa falda in cui c'è prelievo con un pozzo (cosa in genere rara... molto rara) anche se l'art. 911 del c.c. fa riferimento in effetti agli usi domestici.
Ricordo che gli usi domestici o gratuiti non sono contemplati per le derivazioni superficiali e che le licenze di attingimento per tali acque rilasciate non costituiscono un diritto al prelievo come le concessioni per derivazione d'acqua in quanto sono autorizzazioni temporanee e rilasciate in via eccezionale.
Comunque ho scoperto che in alcune Province della Toscana (non so se in tutte)consentono il prelievo d'acqua superficiale ai fini domestici, nel senso che si stipula sempre una concessione ma non vengono pagati i canoni...

E basta però con sta pubblicità di AC Milan che mi compare a tendina e non mi fa scrivere ogni volta che uso il mouse... dai Egidio Grasso fai qualcosa sono pure interista!


Niuno però presagì prima dell’avvenimento quello, che dopo l’avvenimento di poter naturalmente presagire dicevano quasi tutti