Picuti inoltre interpreta la legge in maniera originale e per un Publico Ministero non è positivo, infatti lui inserisce anche la Stati come componente della commissione grandi rischi citando l'art. 3 comma 3 della legge " Qualora si rilevasse la necessità di approfondire problematiche specifiche o di disporre di ulteriori contributi tecnico-scientifici su determinati argomenti di interesse, il Presidente o il Presidente vicario possono invitare a partecipare alle riunioni senza diritto di voto anche esperti esterni o autorità competenti in materia di protezione civile. A tal fine, di intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile, sentiti anche i componenti della Commissione, provvedono a realizzare un registro di nominativi di personalità competenti nei settori specifici di rischio, da cui attingere in funzione delle esigenze."
Il comma fa riferimento a partecipanti senza diritto di voto e non ai necessari 10 componenti gli unici con diritto di voto che possono rendere valida la riunione ai sensi dell'art. 3 comma 6 "La Commissione si riunisce di norma presso la sede del Dipartimento della protezione civile, opera con la presenza di almeno dieci componenti e delibera a maggioranza dei presenti."

La cosa grave è che il Giudice gli ha dato ragione. Della serie la inseriamo (con Cialente e Leone) per far numero, però non la condanniamo in quanto si è dichiarata ignorante, pur ricoprendo un ruolo di autorità di protezione civile.
Fate un po' voi...


Niuno però presagì prima dell’avvenimento quello, che dopo l’avvenimento di poter naturalmente presagire dicevano quasi tutti