Se lo scavo non è sottoposto a VIA-AIA si è possibile. Secondo il disposto legislativo, per poter riutilizzare il sottoprodotto in un altro sito, il produttore (dunque chi scava producendo il materiale) deve attestare la permanenza dei requisiti previsti dall'art. Lo fa attraverso la predisposizione di un piano di gestione in cui è inclusa la caratterizzazione ambientale del sito di produzione e di quello di destino. Su questa seconda caratterizzazione c'è un gran dibattito; io dico occorre farlo. Tu prima accertati presso la tua Arpa di competenza perché prima di scavare è a loro che va fatta la comunicazione. Occorre pianificare un set di campionamento minimo ed adeguato e predisporre un set di analisi di laboratorio minima per verificare il rispetto delle SC Tab A, B 152. (si parla sempre di trattare il materiale come sottoprodotto e non come rifiuto a priori, dunque anche i rapporti analitici devono essere fatti in questo senso). Nel Piano deve essere dimostrato come riutilizzi i terreni scavati (ed effettivamente riutilizzabili effettivamente) ed in che quantità e non accantonati semplicemente "ad minchiam" per dirla alla siciliana. Specificare tempi, trasporti, modalità di scavo, computi etc. etc. Alla fine di tutto fare sempre la comunicazione all'Arpa di avvenuto utilizzo. La procedura è semplice in definitiva ma un minimo errore ed una minima sottovalutazione delle comunicazioni con Arpa e comune fanno scivolare immediatamente l'ago della bilancia verso il reato penale. Dunque estrema cura nella redazione del piano ed estremo controllo di tutte le fasi, compresi i documenti di trasporto del materiale! Spero basti per la tua domanda. Buon lavoro