Con la logica si possono fare cose incredibili, pure le giravolte, che rimangono logicissime ma pur sempre giravolte (inutili o pericolose).
Certamente, il giudice usa una logica personale, perversa ma pur sempre logica, altrimenti sarebbe giudicato folle e rimosso dall'incarico.
Come anche commentato dai giuristi nei links indicati, alla fine il processo si basava su un presunto nesso causale tra il verbale della CGR e i decessi causati dalla distorsione nella percezione del rischio conseguente al contenuto di tale verbale.
Le considerazioni rigorosamente sismiche e basate sulla analisi del rischio quindi erano poco rilevanti, mentre quelle inerenti alla comunicazione del rischio erano fondamentali.
Rimane il fatto che gli esperti della CGR non erano comunicatori né si sono assunti di fatto tale ruolo, tranne eventualmente Di Berardinis. Pretendere di imporre d'ufficio a loro tale ruolo è un concetto giuridico che non ha basi, come fanno capire i giuristi.
Per fortuna la Corte di appello ribadisce questo fatto, altrimenti, per qualsiasi evento nella vita, il giudice potrebbe legittimamente d'ufficio nominarci esperti, comunicatori, esecutori o quant'altro e condannarci per non avere fatto qualcosa che non era nostro compito.
Io ho un altro paio di osservazioni:
1) Nel sito dell'INGV si scrive che l'articolo di Boschi et al. del 1995 era sbagliato. Tuttavia uno degli autori, Mulargia, nel convegno di Ancona nel 2010 (da me personalmente frequentato) ha fatto riferimento all'articolo, implicando che era stato ben previsto il terremoto e quindi implicitamente rifiutando la tesi di un errore nell'assegnazione della probabilità dell'evento. In poche parole: le asserzioni dell'INGV dovrebbe essere seguite da un dibattito scientifico e non essere liquidate in quel sito
2) Il giudice è stato influenzato a proposito anche dall'articolo di Grandori e Guagenti, che era scritto piuttosto bene ed era molto critico verso il contenuto del verbale della CGR.
In sintesi, il giudizio non verteva su eventuali leggerezze, imprecisioni, negligenze, contraddizioni ecc. nelo contenuto del verbale, ma su un preciso presunto nesso causale tra comunicazioni degli esperti (mai fatte eccetto da DB e Barberi) e i decessi.
Molto probabilmente la sentenza di appello si è basata su questo.
DB ha pubblicamente enunciato frasi 'rassicuranti' ossia che hanno potenzialmente distorto in alcuni casi la percezione del rischio, poi smentite dall'evento: condannato
Barberi ha rilasciato una dichiarazione pubblica che non rassicurava: prosciolto
Gli altri non hanno rilasciato alcuna dichiarazione pubblica né poteva il verbale avere influenzato le dichiarazioni di DB, fatte la precedente settimana: prosciolti
La posizione di DB è tuttora aperta a dibattito, mi sembra. come ha fatto la Corte di appello a confermare il nesso causale, certo e non presunto o potenziale, tra le dichiarazioni di DB e i decessi?
Non tutti i cittadini sono rimasti rassicurati da dette dichiarazioni, infatti molti hanno abbandonato le abitazioni. È possibile discernere la soggettività in questo aspetto? Forse sì dato che ognuno percepisce a modo suo. Forse no dato che a posteriori è facile dichiarare di essere stati negativamente influenzati per poi giustificare sé stessi e scaricarsi i sensi di colpa.