Scusa Grannisi ma forse ti è sfuggito questo:
"La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 25)
che "Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano ai
contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 27) che "La disposizione
concernente le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali
e' necessaria l'iscrizione in albi professionali, di cui al primo
periodo del comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'esclusione dal
campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto
riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui
contenuto concreto sia riconducibile alle attivita' professionali
intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione
in appositi albi professionali. In caso contrario, l'iscrizione del
collaboratore ad albi professionali non e' circostanza idonea di per
se' a determinare l'esclusione dal campo di applicazione del suddetto
capo I del titolo VII".
Da
NORMATTIVA