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I commi 23 e 24 della L.92/2012 non interessanno il comma 3 dell'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 che quindi risulta immodificato. In riferimento al comma 27, non fa altro che confermare e ribadire l'assoluto divieto della prestazione occasionale per gli iscritti agli albi professionali la cui prestazione sia "concretamente" riconducibile all'attività tipica di quella professione. Diversamente o "in caso contrario", se la prestazione non riguarda le attività "concrete" della professione specifica, l'iscrizione ad un albo professionale non pregiudica il ricorso alla prestazione occasionale. Quindi tutte ciò che viene svolto nell'attività di geologo (determinata dall'art. 41 del DPR 328/2001), non può essere remunerata attraverso la prestazione occasionale.
Ultima modifica di grannisi; 21/01/2015 04:05.
"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859
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