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una sentenza permette di superare la legge Biagi: i dipendenti possono ricevere incarichi legalmente, senza obbligo di PIVA (e di EPAP)?
http://www.edilportale.com/news/2015/01/...a_43315_33.html

Venghino siori venghino, avete già uno stipendio? potete sbaragliare la concorrensa con tariffe ancora più basse!


«E quando si svegliò, il dinosauro era ancora lì" (Monterroso)
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++++++

pardon, ho riletto meglio l'articolo e ritratto completamente l'intervento appena scritto (anzi lo cancello direttamente e lo riscrivo):

Se leggi alla fine ti renderai conto che i tuoi timori sono infondati: la prestazione deve avere carattere di occasionalità, cioè, se uno svolge più di un incarico ecco che non è più possibile parlare di episodicità, questo taglia fuori la maggior parte della gente che per uno massimo due incarichi deve trovare il tempo oltre che di farlo il lavoro anche di restare aggiornato, studiare temi abitualmente non trattati, ecc.

Ultima modifica di anticlinale; 20/01/2015 08:16.

This is The End, my only Friend, The End (J. Morrison)
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Soilenne minchiata da parte del CNI... tant'è che:
http://www.ordineingegnerilecce.it/enti/cni.aspx?ida=109
risponde per le rime..
inoltre si rammenta, che ai sensi dell'art. 61, comma 3 del D. Lgs. 276/2003, tutt'ora in vigore, la prestazione occasionale è vietata per gli iscritti agli albi professionali. Che poi in italia si è abituati ad introiettarsi le leggi e i regolamenti è un altro paio di maniche...
Questo episodio mi fa tornare in mente un vecchio "capocantiere" che mi disse: "Dottò più in alto sono più incapaci sono".... laugh


"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859
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qualche ricevuta per prestazione occasionale entro i 5000 annui apre molte porte wink


«E quando si svegliò, il dinosauro era ancora lì" (Monterroso)
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Scusa Grannisi ma forse ti è sfuggito questo:
"La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 25)
che "Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano ai
contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 27) che "La disposizione
concernente le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali
e' necessaria l'iscrizione in albi professionali, di cui al primo
periodo del comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'esclusione dal
campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto
riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui
contenuto concreto sia riconducibile alle attivita' professionali
intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione
in appositi albi professionali. In caso contrario, l'iscrizione del
collaboratore ad albi professionali non e' circostanza idonea di per
se' a determinare l'esclusione dal campo di applicazione del suddetto
capo I del titolo VII".
Da NORMATTIVA

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I commi 23 e 24 della L.92/2012 non interessanno il comma 3 dell'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 che quindi risulta immodificato. In riferimento al comma 27, non fa altro che confermare e ribadire l'assoluto divieto della prestazione occasionale per gli iscritti agli albi professionali la cui prestazione sia "concretamente" riconducibile all'attività tipica di quella professione. Diversamente o "in caso contrario", se la prestazione non riguarda le attività "concrete" della professione specifica, l'iscrizione ad un albo professionale non pregiudica il ricorso alla prestazione occasionale.
Quindi tutte ciò che viene svolto nell'attività di geologo (determinata dall'art. 41 del DPR 328/2001), non può essere remunerata attraverso la prestazione occasionale.


Ultima modifica di grannisi; 21/01/2015 04:05.

"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859
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Originariamente inviato da: dacodac
qualche ricevuta per prestazione occasionale entro i 5000 annui apre molte porte wink


si, ma per meno di cinquemila euro, mentre svolgi un'altro lavoro che eventualmente ti costringe di per se ad aggiornamenti, formazione, eccetera, ti devi assoggettare ad un non meno impegnativo costante aggiornamento legato all'esercizio della professione, con relativa attività e connessi: reggi uno forse due anni, poi scegli se fare un lavoro o un altro (cioè abbandoni l'idea di fare occasionalmente la professione) ammesso che sia veramente possibile farlo, come giustamente fa notare grannisi. Diverso è il caso degli insegnanti per i quali la libera professione è sempre stata ammessa, avendo tra l'altro molto tempo libero, e ne conoscevo molti che svendevano le proprie relazioni.


This is The End, my only Friend, The End (J. Morrison)
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Originariamente inviato da: grannisi

Quindi tutte ciò che viene svolto nell'attività di geologo (determinata dall'art. 41 del DPR 328/2001), non può essere remunerata attraverso la prestazione occasionale.



esatto, perchè diversamente si entrerebbe tra l'altro nel campo degli evasori epap, quelli che l'ente giustamente perseguita in quanto esercitano la professione senza rispettare gli obblighi previdenziali.


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Il Centro Studi degli Ingegneri non ne azzecca una.
Questa storia fa il paio con il vergognoso documento del 2006: “competenze in materia di indagini geologiche e geotecniche e loro remunerazione in Italia ed Europa".
A leggere "Centro Studio Ingegneri" uno pensa a dei tecnici chiusi in un laboratorio ma è solo un paravento dietro cui si nascondono dei veri e propri cialtroni


Andrea Evangelista
Geologo

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