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febo Offline OP
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Vorrei porre un quesito riguardo la possibilità di realizzare un pozzo privato ad uso potabile nell'area di rispetto (pari a 200m) di un esistente pozzo potabile pubblico.
Si fa riferimento alla seguente normativa:
- art.6 dell'ex DPR236/1988 (lett. f): vietava apertura di cave e pozzi in area di rispetto;
- il successivo e attuale art.94 D.Lgs.152/2006 vieta l'apertura di nuovi pozzi "ad eccezione di quelli che emungono acque destinate al consumo umano..."
Ho sempre ritenuto che tale affermazione fosse riferita alla possibilità di un'Amministrazione pubblica di eseguire un altro pozzo in un campo pozzi potabile esistente.
Mentre un privato ha ottenuto il permesso dalla Provincia alla ricerca d'acqua ad uso potabile in un sito ricadente nell'area di rispetto dei 200m di un pozzo potabile comunale.
Qualcuno è a conoscenza di un caso simile e soprattutto se rispetta la normativa?
Grazie

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sinceramente io non ho notizie. se fossi in te chiamerei la provincia per chiarimenti

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Ciao
un pozzo destinato a consumo umano non necessariamente è un pozzo a servizio dell'acquedotto perciò si può sicuramente fare anche un pozzo ad uso potabile (domestico o in concessione) per ditte o privati.
A me, tuttavia, il gestore dell'acquedotto ha obbligato ad allacciarmi alla rete e non mi ha permesso di realizzare il pozzo ad uso potabile che avevo progettato per un privato a circa 150 m da quello a servizio dell'acquedotto. Ai sensi di legge, e proprio dell'articolo 94 del D.lgs 152/06 che tu citavi, non avrebbero potuto farlo...ma con il proprietario abbiamo deciso di non far ricorso e quindi è finita lì.
Dai un colpo di telefono in Provincia per sicurezza, però secondo me non ci sono grandi dubbi sulla possibilità di farlo anche se è per un privato.
Saluti

P.S. penso lo saprai già, ma l'articolo 6 del DPR 236/1988 è stato abrogato.


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Ti ringrazio per l'esempio della tua esperienza, purtroppo la Provincia è inutile sentirla perchè hanno già dato il permesso, confermando la normativa vigente.

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Ciao
un pozzo destinato a consumo umano non necessariamente è un pozzo a servizio dell'acquedotto perciò si può sicuramente fare anche un pozzo ad uso potabile (domestico o in concessione) per ditte o privati.
A me, tuttavia, il gestore dell'acquedotto ha obbligato ad allacciarmi alla rete e non mi ha permesso di realizzare il pozzo ad uso potabile che avevo progettato per un privato a circa 150 m da quello a servizio dell'acquedotto. Ai sensi di legge, e proprio dell'articolo 94 del D.lgs 152/06 che tu citavi, non avrebbero potuto farlo...ma con il proprietario abbiamo deciso di non far ricorso e quindi è finita lì.
Dai un colpo di telefono in Provincia per sicurezza, però secondo me non ci sono grandi dubbi sulla possibilità di farlo anche se è per un privato.
Saluti

P.S. penso lo saprai già, ma l'articolo 6 del DPR 236/1988 è stato abrogato.



Rispondo a questo post perchè mi occupavo di acque potabili prima di entrare nel nuovo lavoro.
In Regione Emilia-Romagna Per "Consumo umano" si intende l'acqua destinata ad essere erogata attraverso un pubblico acquedotto dal Gestore del Servizio Idrico Integrato ex legge Galli (oggi terza sezione della Parte Terza D.Lvo 152/06) . Per "uso domestico" si intende un'altra cosa, e cioè quello che scaturisce in ambito di privato cittadino dall'irrigazione degli orti/giardini al lavaggio del piazzale di casa piuttosto che per la piscina dei bimbi eccetera, ed è un uso completamente distinto da quello definito "consumo umano" e pertanto l'ufficio regionale (le concessioni sono rilasciate da Regione e non da Provincia) in caso di istanza di concessione per pozzo da perforarsi in area di rispetto di pozzo acquedottistico, se l'uso non è appunto "consumo umano" rigetta l'istanza.
A mio parere anche il caso citato è stop impugnabile stop , fatta salva l'esistenza di diverso regime autorizzativo stabilito dalla Regione....


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Ciao
un pozzo destinato a consumo umano non necessariamente è un pozzo a servizio dell'acquedotto perciò si può sicuramente fare anche un pozzo ad uso potabile (domestico o in concessione) per ditte o privati.
A me, tuttavia, il gestore dell'acquedotto ha obbligato ad allacciarmi alla rete e non mi ha permesso di realizzare il pozzo ad uso potabile che avevo progettato per un privato a circa 150 m da quello a servizio dell'acquedotto. Ai sensi di legge, e proprio dell'articolo 94 del D.lgs 152/06 che tu citavi, non avrebbero potuto farlo...ma con il proprietario abbiamo deciso di non far ricorso e quindi è finita lì.
Dai un colpo di telefono in Provincia per sicurezza, però secondo me non ci sono grandi dubbi sulla possibilità di farlo anche se è per un privato.
Saluti

P.S. penso lo saprai già, ma l'articolo 6 del DPR 236/1988 è stato abrogato.



Rispondo a questo post perchè mi occupavo di acque potabili prima di entrare nel nuovo lavoro.
In Regione Emilia-Romagna Per "Consumo umano" si intende l'acqua destinata ad essere erogata attraverso un pubblico acquedotto dal Gestore del Servizio Idrico Integrato ex legge Galli (oggi terza sezione della Parte Terza D.Lvo 152/06) . Per "uso domestico" si intende un'altra cosa, e cioè quello che scaturisce in ambito di privato cittadino dall'irrigazione degli orti/giardini al lavaggio del piazzale di casa piuttosto che per la piscina dei bimbi eccetera, ed è un uso completamente distinto da quello definito "consumo umano" e pertanto l'ufficio regionale (le concessioni sono rilasciate da Regione e non da Provincia) in caso di istanza di concessione per pozzo da perforarsi in area di rispetto di pozzo acquedottistico, se l'uso non è appunto "consumo umano" rigetta l'istanza.
A mio parere anche il caso citato è stop impugnabile stop , fatta salva l'esistenza di diverso regime autorizzativo stabilito dalla Regione....


Scusa Anticlinale dato che mi occupo di tale materia intervengo con la consapevolezza che si tratta di un argomento complesso dal punto di vista normativo ed amministrativo. Comunque credo sia strano che in Emilia Romagna vengano rilasciate concessioni per acqua destinata al consumo umano ai soli ex servizi idrici integrati o comunque consorzi di acquedotto. Se una azienda agricola ad esempio ha bisogno di acqua per il lavaggio degli ortaggi e non è servita da acquedotto non può utilizzare acqua da pozzo?
Il servizo SIAN delle ULSS regionali in applicazione del Dlgs n. 31/2001 eseguono i controlli come ad esempio è riportato da tale sito:
http://www.ulssvicenza.it/nodo.php/2708
e questo come previsto dal Dlgs 31/2001 anche per acque destinate al consumo umano provenienti da pozzi privati che siano ad uso commerciale e quindi che necessitano di concessione o che siano ad uso domestico (art. 2 comma 1 lett. a) punto 1).
Per quanto riguarda invece il caso in cui la Provincia abbia rilasciato la determina di autorizzazione alla ricerca acqua (che sia per consumo umano o altro) nella zona di ripetto (200 mt in assenza di individuazione da parte della Regione, attraverso il Piano di Tutela delle Acque, delle aree di rispetto ristretta e allargata), in effetti è strano... anche se l'autorizzazione alla ricerca d'acqua non è la concessione alla derivazione di questa... cioè chi ha avuto l'autorizzazione non può (in assenza di concessione o autorizzazione) prelevarla.


Niuno però presagì prima dell’avvenimento quello, che dopo l’avvenimento di poter naturalmente presagire dicevano quasi tutti
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ciao ALex ti confermo che per la RER il consumo umano è quello esclusivo per l'utilizzo acquedottistico, sia esso pubblico S.I.I. o privato (es. numerosi acquedotti consortili privati soprattutto in zona montana appenninica)
Per ditte e aziende agroalimentari sono di norma rilasciate concessioni ad uso industriale, nonostante l'ASL faccia i controlli per i parametri come da tabelle D.Lgs 31/01
Quello che fa la differenza è la definizione di consumo umano inserita dalla Regione nel regolamento n° 41/2001 per la quale appunto si intende acqua "fornita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse"

credo che l'ente abbia voluto diversificare il carattere di bene comune che riveste la risorsa acqua come prioritariamente destinato all'uso da parte della collettività, ponendo in secondo piano gli obiettivi produttivi dell'impresa , che utilizza l'acqua per ottenere profitti economici anche se per attività di carattere alimentare e quindi collegato al tema del consumo umano
In effetti il tema della materia è estremamente complesso... e delicato direi, dato che si parla di beni demaniali
Inoltre non so riguardo altre regioni


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Anticlinale interessante e credo anche logico.... rimane il dubbio allora sull'uso domestico... tra l'altro capisco anche il senso di limitare o escludere l'uso privato anche per una questione di sicurezza legata al bacino di alimentazione... il regolamento abruzzese in questo come in altri molteplici aspetti invece non è chiaro e il consumo umano non è riferito ai soli gestori S.I.I.. Scusa un altra cosa non mi è chiara è che non ho capito cosa intendi per acquedotto consortile privato.. questi l'acqua la possono rivendere a terzi o no? o è solo un consorzio di utenze tra privati per il loro uso e fabbisogno? o si tratta di enti di diritto privato in controllo pubblico? hai un esempio locale? In Toscana ad esempio è consentito l'uso domestico potabile e se diversi privati utilizzano un pozzo ad uso potabile allora si tratta di acquedotto privato che necessita di concessione.
Ciao Ale.


Niuno però presagì prima dell’avvenimento quello, che dopo l’avvenimento di poter naturalmente presagire dicevano quasi tutti
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"Consumo umano" e "acqua potabile" non sono sinonimi. La nozione di acqua destinata al "consumo umano" è molto più ampia della nozione di "acqua potabile". In tale definizione rientrano infatti le acque fornite al consumo mediante acquedotti, autobotti, mezzi navali, acque comprese in bacini imbriferi protetti, acque ad uso domestico, riserve idropotabili, acque dissalate ed addolcite.... ecc...ecc..
Gli usi domestici, pertanto, rientrano nella definizione di "consumo umano", tant'è che in regione sicilia è possibile scavare pozzi ad uso domestico nelle aree di rispetto.


"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859
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"Consumo umano" e "acqua potabile" non sono sinonimi. La nozione di acqua destinata al "consumo umano" è molto più ampia della nozione di "acqua potabile". In tale definizione rientrano infatti le acque fornite al consumo mediante acquedotti, autobotti, mezzi navali, acque comprese in bacini imbriferi protetti, acque ad uso domestico, riserve idropotabili, acque dissalate ed addolcite.... ecc...ecc..
Gli usi domestici, pertanto, rientrano nella definizione di "consumo umano", tant'è che in regione sicilia è possibile scavare pozzi ad uso domestico nelle aree di rispetto.


La differenza sostanziale, Grannisi, è che in sicilia non c'è un colosso quotato in borsa i cui azionisti sono gli stessi politici che redigono il regolamento per l'utilizzo dell'acqua, con immaginabili ripercussioni sugli orientamenti del prodotto finale (regolamento).....


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