Dopo aver preso gli occhiali da vista, ci provo.


Il punto b) verte sulle pericolosità geologiche e relative strategie per la mitigazione dei rischi.
A questo proposito, è risaputo che sono possibili interventi strutturali e non strutturali: i primi riguardano la mitigazione del rischio mediante azioni “meccaniche” (consolidamenti, risanamenti di versante, interventi idraulico-forestali, ecc.), i secondi sono riferiti a scelte di tipo essenzialmente urbanistico e/o con ricaduta socio-economica (delocalizzazione delle strutture a rischio, interdizione all'uso del territorio, accensione di polizze, ecc). Ad eccezione della questione polizze (ancora, per quanto ne so, a livello di proposizione di intenti), ritengo che il geologo possa dire senz'altro la sua e che tutte le attività volte a definire il tipo di interventi possano, in ragione delle definizioni di cui al messaggio precedente, configurarsi a pieno titolo nella “progettazione”.


Per quanto riguarda il “coordinamento di strutture tecnico gestionali”, mi pare che il legislatore abbia voluto riferirsi all'organizzazione dei piani di emergenza, attività per la quale, sebbene in misura ridotta rispetto alla mole dell'impegno necessario, il geologo ha la sua parte (per esempio, per quanto riguarda l'idoneità geologica in s.l. delle aree di accoglienza).


Mi auguro di non aver scontentato soilrock con qualche dubbio di troppo! wink
gb