Ciao, vi espongo il dubbio.

C'è il problema di gestire circa 1500 mc di materiale di sterro accantonate da oltre 40 anni in un terreno (accantonamento mai contestato, mai rilevato,mai considerato) e che oggi è necessario rimuovere, per cui non interessa l'applicazione di cui all'art. 185 del D.lvo 152/06. Il materiale proviene dalla costruzione di una strada effettuata nei primi anni '70;
credo che il materiale non possa essere gestito come sottoprodotto in quanto in contrasto con il punto b dell'art. 184bis del D.lvo 152/06 "la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto". Va escluso, quindi l'applicazione di cui ali artt. 41 e 41 bis della Legge 98/13.
Per scongiurare un bonifica, denunce e la successivo conferimento a discarica è possibile effettuare un recupero (da parte di operatore autorizzato) e successiva riutilizzazione?
In questo caso è possibile effettuare l'operazione in sito o trasportare il materiale nel sito idoneo per procedure R13 ed R5?
Grazie


Ultima modifica di geovito; 20/04/2015 10:02.

Non si dicono mai tante bugie quante se ne dicono prima delle elezioni, durante una guerra e dopo la caccia. (Otto von Bismarck)