Al limite potresti vedere se si può far rientrare l'intervento nell'art. 3 punto 2 lettera C) delle NdA:
"interventi strettamente necessari a migliorare la tutela della pubblica incolumità e a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti, che non siano lesivi delle strutture ed infrastrutture adiacenti, senza aumenti di superficie e volume utili, senza aumento del carico urbanistico o incremento di unità immobiliari e senza cambiamenti di destinazione d’uso che non siano riconducibili ad un adeguamento degli standard per la stessa unità abitativa" e fare la dovuta relazione di compatibilità idrogeologica.
Per quanto riguarda tempi e modi per un parere francamente non ho capito ancora come funziona, so solo per certo che il Genio Civile, anche se la pratica dovesse essere sorteggiata, non controlla assolutamente se il PAI è citato o meno nella relazione geologica. Purtroppo è così