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se rientri in uno dei casi sotto, puoi intervenire.
Saluti
TITOLO II
Norme d’uso del suolo: Divieti e prescrizioni
Art. 3 - Aree a rischio molto elevato
(R4)
1.
Nelle aree definite a “rischio idrogeologico molto elevato” si intendono perseguire i seguenti obiettivi:
incolumità delle persone, sicurezza delle strutture, delle infrastrutture e del patrimonio ambientale.
2.
Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è vietata qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l’aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio
tranne che non si tratti di:
A)
interventi di demolizione senza ricostruzione;
B)
interventi di manutenzione ordinaria e straordi
naria, restauro, risanamento conservativo,
e ristrutturazione edilizia, così come definiti alle lettere
a),b),c)e d) dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia) e s.m.i., sugli edifici, sulle opere pubbliche o di interesse pubblico, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, purché detti
interventi non comportino aumento del carico urbanistico o incremento dell’attuale livello di rischio e la necessità di intervenire non sia connessa con la problematica
idrogeologica individuata e perimetrata dal Piano nell’area;
C)
interventi strettamente necessari a migliorare
la tutela della pubblica incolumità e a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti, che non siano lesivi delle strutture ed infrastrutture adiacenti, senza aumenti di
superficie e volume utili, senza aumento del carico urbanistico o incremento di unità immobiliari e senza cambiamenti di destinazione d’uso che non siano riconducibili ad un adeguamento degli standard per la stessa unità
abitativa;
D)
interventi di riparazione, di adeguamento antis
ismico e ricostruzione in sito di edifici
danneggiati da eventi sismici, qualora gli eventi stessi non abbiano innescato asseverate riattivazioni del fenomeno di dissesto idrogeologico;
E)
realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche
o di interesse pubblico riferite a servizi
essenziali non delocalizzabili, purché l’opera sia progettata ed eseguita in misura adeguata al rischio dell’area e la sua realizzazione non concorra ad incrementare il carico insediativo e non precluda la possibilità di attenuare e/o eliminare le cause che
determinano le condizioni di rischio;
F)
interventi atti all’allontanamento delle acque di ruscellamento superficiale e che incrementano le condizioni di stabilità dell’area in frana;
G)
opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi;
H)
taglio e/o eliminazione delle essenze arboree ed arbustive qualora specifici studi, asseverati da tecnici abilitati, dimostrino che esse concorrano a determinare stato di
pericolo per la pubblica incolumità, aggravino le condizioni di stabilità del versante o siano di intralcio all’esecuzione di opere strutturali finalizzate alla messa in sicurezza
dell’area.