C'è una sezione apposta per queste domande....... a cui è già stata data risposta a suo tempo.....
Comunque repetita iuvant, io invece no non sono d'accordo, quando in una normativa nel "campo di applicazione" ed in particolare nelle esclusioni il legislatore scrive:
"Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta....... "
significa che non comporta l'onere della prova da parte del proponente. Quindi, una volta che il progettista ha definito progettualmente il riutilizzo delle terre e rocce, se il proponente dichiara che sul sito non venivano svolte attività potenzialmente impattanti sulle matrici ambientali ai sensi del dm 16/5/1989, ed in assenza di pressioni ambientali esterne, e che quindi per lui il sito è non contaminato, il comune lo deve accettare e se non gli va bene, a sue spese, si fa la caratterizzazione del materiale. Eventuali richieste in tal senso (e non motivate come ad es. da pressioni esterne, ex siti industriali, ex siti bonificati e certificati) sono illegittime!!

Altra cosa è fare le analisi per sicurezza del proponente, per non aver sorprese a lavori iniziati, ma sempre senza obblighi normativi.

Questo viene spiegato bene nei corsi sulle T&R che tengo con un giurista ambientale, Bernardino Albertazzi

Ciao
Massimo


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
(Tacito, Agricola, 30).
[Linked Image from danasoft.com]