Originariamente inviato da: AD70
Allegato C DGR 10/12:
La relazione geologica e di modellazione sismica (di seguito relazione geologica) è redatta sulla base ecc.
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I parametri definiti nella relazione geologica e quelli caratteristici utilizzati per il calcolo e la verifica delle fondazioni devono essere coerenti tra loro. La loro difformità dovrà essere giustificata e motivata dal Progettista


Ora secondo la DGR (verosimilmente in contrasto con le NTC o solamente più restrittiva?) la relazione geologica comprende la modellazione sismica inoltre, i parametri (geotecnici e sismici) inseriti nella relazione geologica definiscono un vincolo per il progettista (tanto da imporre motivazioni in caso questi vengano disattesi).


Per la prima parte, sì, credo proprio che la norma regionale sia in contrasto con quella nazionale, ne abbiamo discusso ampiamente in passato e d'altra parte si ritorna al già citato paragrafo 7.11.2. Ma dato che nessuno fa ricorso, ossia dato che agli ingegneri non interessa la modellazione sismica, nessuno impugna la normativa regionale, che altrimenti il TAR o il consiglio di stato stroncherebbero senza pietà.

si tratta semplicemente di in altro caso di legislazioni incoerenti tra di loro ,ma la cui incoerenza non viene impugnata.

Per la parte riguardante la difformità, in parte è tutto illegittimo (perché si rimanda alla relazione geologica comprensiva di quella sismica in contrasto con le definizioni della Circolare), in parte mi sembra tecnicamente sensato prescrivere una motivazione se non si adottano gli stessi valori indicati dal consulente.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)