Originariamente inviato da: Loberto
valutare attentamente senza panico la reale pericolosità della nuova situazione ed eventualmente imporsi per l'esecuzione di indagini dirette integrative


Effettivamente in assenza di una definizione della geometria, stato di conservazione, modelli litotecnici, azioni sismiche, modelli agli elementi finiti ante e post opera ecc., la pericolosità connessa alla presenza di una cavità non può essere definita con esattezza (intendendo per pericolosità come la probabilità che un dato fenomeno di instabilità si verifichi in un determinato intervallo di tempo).
Con questa interpretazione però dovremmo procedere ad una modellazione geotecnica e sismica del sito che stando all'interpretazione rigida della norma non è di nostra competenza. Tale considerazione naturalmente si estende anche ad altre pericolosità geologiche (subsidenza, liquefazione, frane, geotecnica, sismica ecc.) la cui valutazione meriterebbe la definizione di modelli geotecnici e sismici. In questo si potrebbe leggere quindi la possibilità da parte del geologo, nell’ambito della valutazione delle pericolosità geologiche, di definire modelli geotecnici e sismici. Questo naturalmente sarebbe vero se la pericolosità dovesse essere quantificata in modo puntuale (sito specifica), ritengo però che gli estensori delle NTC al punto 6.2.1 abbiano voluto indicare “.......e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio” (intendendo per territorio l’area vasta in cui è inscritta l’opera) proprio per evitare tali ragionamenti sito specifici che avrebbero ricondotto la competenza del geologo nell’ambito della modellazione geotecnica e sismica.

In ogni caso come definire il modello sismico e le eventuali azioni sismiche in caso di cavità?


La Luna piena minchionò la Lucciola - Sarà l'effetto dell'economia,
ma quel lume che porti è deboluccio... - Sì, - disse quella - ma la luce è mia! (Trilussa)