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Originariamente inviato da: Abele Rizzello

Potrei avere i riferimenti normativi che vietano le prestazioni occasionali ai soggetti iscritti ad un ordine?

Grazie!!!! ;-)

L'argomento è stato più volte dibattuto sul forum.
La norma di legge è la seguente:
D.Lgs. 273/2003 - Titolo VII - TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI - Capo I - Lavoro a progetto e lavoro occasionale:
Art. 61 - comma 3:
"Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche' i rapporti e le attivita' di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societa' e i partecipanti a collegi e commissioni, nonche' coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia."
Poi siamo in italia .......


"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859
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Aggiorno il thread.

La materia mi sembra sia controversa e gli stessi enti pubblici (tra i quali gli ordini dei geologi) ammettono di routine la regolarità dell'emissione di prestazioni occasionali esenti da IVA da parte di professionisti iscritti agli albi.

L'INarcassa ha richiesto di recente chiarimenti al Ministero delle Finanze.

Da quanto leggo, il MF ha concluso che, nel caso di un professionista dipendente, qualora entrambi i criteri di occasionalità (durata massima della prestazione di 30 giorni) e di reddito massimo nell'anno solare di 5000 euro non siano rispettati, si configura reddito da lavoro autonomo con totale soggezione alla specifica disciplina. E' scritto alla fine del documento linkato.

http://wiki.professionearchitetto.it/wp-...occasionali.pdf


Però, gli enti pubblici, quando emettono autorizzazione allo svolgimento di incarichi professionali e non autorizzano l'apertura di partita IVA (vedi gli insegnanti) vincolano sempre l'autorizzazione ad una durata massima e ad una somma massima.

In conclusione, se l'ente autorizzante emette secondo le proprie circolari autorizzazione a svolgere attività occasionali al proprio dipendente, imponendo i vincoli di legge, queste si configurano come attività occasionali, anche se eseguite da libero professionista iscritto all'ordine.


L'obbligo di iscrizione all'EPAP permane (mi risulta che questo punto sia attualmente oggetto di contenzioso), mentre l'obbligo di iscrizione a gestione separata INPS non sussisterebbe, essendo il soggetto già obbligato all'iscrizione in un altro ente previdenziale.

È automatico che, rispettando almeno un vincolo di legge, il fenomeno di sleale concorrenza con gli altri professionisti viene in gran parte evitato, in quanto bisogna o non superare i 5000 Euro di reddito annuo, o non superare una soglia di durata.
Inoltre, le singole amministrazioni controllano, all'atto delle autorizzazioni, che non ricorra la situazione di abitualità.

D'altra parte, ad alcune figure pubbliche come gli insegnanti è generalmente permesso detenere partita IVA anche in regime full-time, per cui per questi non si tratterebbe di prestazioni occasionali in quanto l'ente autorizza l'apertura di partita IVA.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
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Originariamente inviato da: mccoy
Aggiorno il thread.

La materia mi sembra sia controversa e gli stessi enti pubblici (tra i quali gli ordini dei geologi) ammettono di routine la regolarità dell'emissione di prestazioni occasionali esenti da IVA da parte di professionisti iscritti agli albi.

L'INarcassa ha richiesto di recente chiarimenti al Ministero delle Finanze.

Da quanto leggo, il MF ha concluso che, nel caso di un professionista dipendente, qualora entrambi i criteri di occasionalità (durata massima della prestazione di 30 giorni) e di reddito massimo nell'anno solare di 5000 euro non siano rispettati, si configura reddito da lavoro autonomo con totale soggezione alla specifica disciplina. E' scritto alla fine del documento linkato.

http://wiki.professionearchitetto.it/wp-...occasionali.pdf


Però, gli enti pubblici, quando emettono autorizzazione allo svolgimento di incarichi professionali e non autorizzano l'apertura di partita IVA (vedi gli insegnanti) vincolano sempre l'autorizzazione ad una durata massima e ad una somma massima.

In conclusione, se l'ente autorizzante emette secondo le proprie circolari autorizzazione a svolgere attività occasionali al proprio dipendente, imponendo i vincoli di legge, queste si configurano come attività occasionali, anche se eseguite da libero professionista iscritto all'ordine.


L'obbligo di iscrizione all'EPAP permane (mi risulta che questo punto sia attualmente oggetto di contenzioso), mentre l'obbligo di iscrizione a gestione separata INPS non sussisterebbe, essendo il soggetto già obbligato all'iscrizione in un altro ente previdenziale.

È automatico che, rispettando almeno un vincolo di legge, il fenomeno di sleale concorrenza con gli altri professionisti viene in gran parte evitato, in quanto bisogna o non superare i 5000 Euro di reddito annuo, o non superare una soglia di durata.
Inoltre, le singole amministrazioni controllano, all'atto delle autorizzazioni, che non ricorra la situazione di abitualità.

D'altra parte, ad alcune figure pubbliche come gli insegnanti è generalmente permesso detenere partita IVA anche in regime full-time, per cui per questi non si tratterebbe di prestazioni occasionali in quanto l'ente autorizza l'apertura di partita IVA.

La tua interpretazione è totalmente errata e fuorviante.
Il documento del ministero, richiesto da INArcassa dopo l'ennesima cazzata diramata dal cni (consiglio nazionale ingegneri) che ha scatenato un putiferio nella rispettiva categoria professionale e anche da parte degli architetti, ribadisce che in caso di attività professionale per il quale è necessaria l'iscrizione ad un albo i compensi derivanti sono considerati reddito da lavoro autonomo e pertanto soggetto alla disciplina TUIR.. ossia compensi soggetti ad IVA.
Con l'occasione ti invito a pubblicare quali ordini dei geologi (e il nome del relativo consigliere) sostengono ancora la legalità della "prestazione occasionale".
l'ignoranza di burocrati pubblici dipendenti che "ammettono" con una certa leggerezza la "regolarità della prestazione occasionale" nel caso di iscritto ad albo è un altro paio di maniche... certamente non saranno questi ultimi a doversi giustificare per evasione d'iva, quanto l'incauto "professionista occasionale"...
Nel contempo ti informo che il D. Lgs. 276/2003 è stato abrogato recentemente dal D.Lgs 81/2015.
Ciao


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Ciao Mccoy

in accordo con Grannisi credo che, tra le altre motivazioni, il limite dei 5000 € non sia da intendersi per la SOLA prestazione occasionale ma come cumulo dei redditi del professionista.

Sfido, ma potrebbe anche ricorrere il caso in questa Italia sgangherata, un dipendente pubblico ad avere un reddito cumulato (da lavoro dipendente e da lavoro occasionale) inferiore ai 5000 €/anno!!

Inoltre, ha valore certamente maggiore una legge dello Stato che non un regolamento di un suo Ente.

Buona giornata

Alberto


cari saluti
Alberto
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Originariamente inviato da: grannisi

La tua interpretazione è totalmente errata e fuorviante.
Il documento del ministero, richiesto da INArcassa dopo l'ennesima cazzata diramata dal cni (consiglio nazionale ingegneri) che ha scatenato un putiferio nella rispettiva categoria professionale ...
Nel contempo ti informo che il D. Lgs. 276/2003 è stato abrogato recentemente dal D.Lgs 81/2015.
Ciao


Grannisi, noto che sono riuscito nel mio intento di movimentare un pò il forum, che di recente si era rilassato!

Ho letto velocemente il D.Lgs 81/2015 (il celebre job act?) ma non sono riuscito a trovare indicazioni specifiche sui lavori occasionali, anche se si ribadisce che le prestazioni professionali sono al di fuori di tale ambito.

Per il resto, nel complesso non sono in disaccordo, ma l'applicazione della materia è troppo frammentaria e confusa, mancando la necessaria uniformità tra gli enti.
Ad esempio, l'agenzia delle entrate non impone la presenza di partita IVA pe rprestazioni occasioanli anche se fornite da professionisti (il caso del medico nella risoluzione n. 42/E del 12 marzo 2007


Quote:
si ritiene che qualora l'attività di consulenza abbia finalità assicurative o amministrative, e sia svolta con carattere di abitualità da parte del professionista, il relativo reddito (ritratto da un'attività tipicamente libero-professionale) dovrà essere assoggettato al regime proprio del reddito di lavoro autonomo, di cui all'art. 53 del Tuir. Risulta pertanto applicabile, in tale caso, la disciplina prevista per i redditi di natura professionale dell'art. 54 del Tuir, che implica, ovviamente, dal punto di vista dell'imposta sul valore aggiunto, il necessario possesso della partita Iva. Nel caso in cui, invece, l'attività di consulenza medico-legale sia prestata in maniera occasionale i relativi onorari saranno qualificati come redditi diversi, di cui all'art. 67, comma 1, lettera l), del Tuir, in quanto trattasi di compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. In tale ultima ipotesi, attesa la mancanza di abitualità nell'esercizio dell'attività, le operazioni restano escluse dal campo di applicazione dell'Iva per carenza del presupposto soggettivo. Ne deriva che il medico dipendente, in rapporto esclusivo, dell'azienda sanitaria ospedaliera, qualora intenda effettuare solo in via occasionale prestazioni medico-legali in forza di autorizzazioni specifiche dell'ente, non è obbligato all'apertura della partita Iva”.



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Originariamente inviato da: ACorradini
Ciao Mccoy
in accordo con Grannisi credo che, tra le altre motivazioni, il limite dei 5000 € non sia da intendersi per la SOLA prestazione occasionale ma come cumulo dei redditi del professionista.


Ciao Alberto, credo risulti chiaro che i 5000 Euro annui si riferiscono non ad una singola prestazione occasionale ma al totale del reddito proveniente da soli lavori autonomi nell'anno solare di riferimento.

In quei 5000 Euro non vanno compresi lavori che non sono inclusi nell'attività di libero professionista (ossia, per esempio, un insegnante riceve un reddito X per attività di insegnamento, quei 5000 Euro NON si sommano al reddito X, ma sono relativi ai soli lavori professionali).

La circolare del MF riguardava chiarimenti sulla gestione separata INPS, che sopraggiunge al superamento della soglia dei 5000 Euro


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