Originariamente inviato da: grannisi

La tua interpretazione è totalmente errata e fuorviante.
Il documento del ministero, richiesto da INArcassa dopo l'ennesima cazzata diramata dal cni (consiglio nazionale ingegneri) che ha scatenato un putiferio nella rispettiva categoria professionale ...
Nel contempo ti informo che il D. Lgs. 276/2003 è stato abrogato recentemente dal D.Lgs 81/2015.
Ciao


Grannisi, noto che sono riuscito nel mio intento di movimentare un pò il forum, che di recente si era rilassato!

Ho letto velocemente il D.Lgs 81/2015 (il celebre job act?) ma non sono riuscito a trovare indicazioni specifiche sui lavori occasionali, anche se si ribadisce che le prestazioni professionali sono al di fuori di tale ambito.

Per il resto, nel complesso non sono in disaccordo, ma l'applicazione della materia è troppo frammentaria e confusa, mancando la necessaria uniformità tra gli enti.
Ad esempio, l'agenzia delle entrate non impone la presenza di partita IVA pe rprestazioni occasioanli anche se fornite da professionisti (il caso del medico nella risoluzione n. 42/E del 12 marzo 2007


Quote:
si ritiene che qualora l'attività di consulenza abbia finalità assicurative o amministrative, e sia svolta con carattere di abitualità da parte del professionista, il relativo reddito (ritratto da un'attività tipicamente libero-professionale) dovrà essere assoggettato al regime proprio del reddito di lavoro autonomo, di cui all'art. 53 del Tuir. Risulta pertanto applicabile, in tale caso, la disciplina prevista per i redditi di natura professionale dell'art. 54 del Tuir, che implica, ovviamente, dal punto di vista dell'imposta sul valore aggiunto, il necessario possesso della partita Iva. Nel caso in cui, invece, l'attività di consulenza medico-legale sia prestata in maniera occasionale i relativi onorari saranno qualificati come redditi diversi, di cui all'art. 67, comma 1, lettera l), del Tuir, in quanto trattasi di compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. In tale ultima ipotesi, attesa la mancanza di abitualità nell'esercizio dell'attività, le operazioni restano escluse dal campo di applicazione dell'Iva per carenza del presupposto soggettivo. Ne deriva che il medico dipendente, in rapporto esclusivo, dell'azienda sanitaria ospedaliera, qualora intenda effettuare solo in via occasionale prestazioni medico-legali in forza di autorizzazioni specifiche dell'ente, non è obbligato all'apertura della partita Iva”.



"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)