A questa discussione manca un aggiornamento del 2012
Ovvero la sentenza del TAR Lazio n. 3757/2012 (depositata il 26 aprile 2012) sul ricorso numero di registro generale 787 del 2001 per l’annullamento della Circolare n. 7618/STC recante “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai laboratori per l’esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001”, in cui si legge:
[...]
Tali attività (prove su terre e rocce) non figurano rispetto alla disciplina degli architetti (art. 16 d.p.r. 328 del 2001) [...] sotto tale profilo il ricorso è fondato e deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui richiede per il direttore di laboratorio indifferentemente il possesso della laurea in Geologia, Ingegneria, Architettura.
Quindi l'archietto non è competene ad eseguire le prove ma in quanto progettista è competente nell'interpretarle.
Vi sembra coerente?
Non sarebbe il caso che il CNG (ormai bisognerà aspettare il nuovo) chieda un parere specifico sulla competenza degli Architetti a redigere la relazione geotecnica?
Ultima modifica di AndreaEvangelist; 07/10/2015 08:09.