Se non ricordo male la disquisizione era non sulla previsione dell'evento ma del rischio. Logicamente il rischio non si prevede ma si definisce secondo le procedure note (per il rischio sismico la procedura è molto complessa e lunga).
Ad esempio la L. 225/1992 all'art. 9 riporta i compiti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi che per l'organizzazione e il funzionamento rimanda al regolamento di cui D.M. 18 maggio 1998, n. 429.
In tale regolamento
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/12/14/098G0479/sgall'art. 7 comma 4 "La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dall'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed alla valutazione dei rischi connessi e dei conseguenti interventi atti a prevenirli".
Di conseguenza valuta i dati e gli studi connessi ai rischi, studi preposti dagli Enti competenti in funzione della severità ed estensione del rischio... i famosi eventi a), b), e c).
Di previsione del rischio io noto che nessuna legge o regolamento ne parla..