Provo a spostare il punto di osservazione e rispondere solo al titolo della discussione.
REFERENDUM? Forse mi serve un geologo....probabilmente non serve!

Nel quesito referendario si chiede di abrogare dal comma 239 della Legge di Stabilità 2016 le seguenti parole “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”

Il comma 239 della Legge di stabilità recita:
All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il divieto e' altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti
salvi [i]per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale
. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale».[/i]

Mi potrei esser perso qualcosa ma si parla solo dei titoli abilitativi già concessi poiché non se ne prevedono di altri entro le 12 miglia. Probabilmente stiamo discutendo dello sfruttamento di una risorsa minima (considerando quella oltre il termine della concessione), il cui contributo al fabbisogno energetico nazionale è prossimo a zero.

Il comma 239 sembra in contrasto con il comma immediatamente successivo.
Comma 240 della Legge di stabilità
All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono di pubblica utilità. I relativi titoli abilitativi comprendono
pertanto la dichiarazione di pubblica utilità»;
b) il comma 1-bis e' abrogato;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte con le modalita' di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, o a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trent'anni, salvo l'anticipato esaurimento del giacimento, nonché la fase di ripristino finale».


Probabilmente qualora permanesse questa situazione (quindi vittoria dei no o mancato raggiungimento del quorum) credo che si rischierebbe una elevata conflittualità tra compagnie petrolifere ed enti locali, associazioni varie ecc., ognuno aggrappato al proprio "comma della Legge" con elevati costi di tempo, avvocati, giudici, consulenti, eventuali risarcimenti danni a compagnie petrolifere ecc..
Non conosco le risorse e gli eventuali guadagni che lo Stato otterrebbe dallo sfruttamento fino ad esaurimento delle attuali concessioni ma probabilmente, osservando la situazione dalla parte dello Stato, un’analisi costi/benefici (più facile da fare che addentrarsi in problematiche ambientali indotte dalle perforazioni) consiglierebbe di evitare tale conflittualità.

Per avere chiarezza sul referendum servirebbero più un economista e un avvocato che un geologo! Possibilmente indipendenti......se ce ne sono! shocked


La Luna piena minchionò la Lucciola - Sarà l'effetto dell'economia,
ma quel lume che porti è deboluccio... - Sì, - disse quella - ma la luce è mia! (Trilussa)