A mio avviso hai bisogno di due cose:
rivolgerti ad un esperto di dendrologia forestale o un agronomo
e verificare la normativa comunale, nazionale e degli Enti (come il forestale ad esempio) che regola l'abbattimento di un albero secolare.
Intanto posto questo dal sito del corpo forestale:
E' possibile abbattere un albero che si trova sulla propria proprietà?
Per poter rispondere alla sua domanda occorre tenere presenti diversi aspetti.
In primo luogo, a seconda del Comune di residenza possono esistere ordinanze o regolamenti comunali che stabiliscono il tipo di autorizzazioni ed i requisiti per poter procedere al taglio di piante che insistono su proprietà private.
Inoltre, se nell'area in cui si trovano gli esemplari sussistono deivincoli paesaggistici o idrogeologici la possibilità di effettuare il taglio può essere del tutto vietata. Vincoli ancora più stringenti se ci si trova all'interno di parco, riserva od area protetta.
Il consiglio, laddove sussistessero le condizioni per l'abbattimento, è di non effettuare il lavoro in proprio, ma di affidarsi ad una ditta specializzata onde evitare pericoli a cose e persone.
Esiste una normativa nazionale che protegge particolari specie forestali?
No, ma esistono disposizioni a carattere regionale che stabiliscono eventuali vincoli o forme di protezione che attengono particolari specie forestali (ad esempio ulivi in Puglia e querce nelle Marche) per tutelare le condizioni di monumentalità e le caratteristiche di alcuni paesaggi tipici. Inoltre, vigono le norme, sempre a carattere regionale, che disciplinano la gestione dei boschi e le attività di taglio o rimboschimento.
Quali sono i requisiti per definire un albero monumentale?
Con la recente legge n.10/2013 recante "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani". (pubblicata sulla GU n.27 del 1-2-2013) è stata introdotta, per la prima volta in Italia, la definizione giuridica di "albero monumentale". I requisiti indicati sono i seguenti:
1.l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per etào dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
2. i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
3. gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
Ai sensi del vigente Codice in materia di tutela di beni paesaggistici (Dlgs 42/2004 e successive modifiche) il Patrimonio Culturale nazionale è costituito da Beni culturali e da Beni paesaggistici. Il D.lgs. 63/2008 ha introdotto, nella categoria delle cose immobili, di cui all'art. 136 lett. a del Codice, gli «alberi monumentali». Gli alberi monumentali, in quanto Beni paesaggistici a tutti gli effetti, sono, quindi, entrati a far parte del patrimonio culturale nazionale, proprio come i capolavori dell'arte umana. Su di essi, quindi può essere apposto il "vincolo paesaggistico" che ne impedisce l'alterazione o l'abbattimento.
A ciò si aggiunge quanto disposto dalla legge n.10/2013 che stabilisce che: "salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000".
Inoltre, è applicabile l'articolo 635 del Codice penale che disciplina il reato di danneggiamento (pena dai sei mesi ai tre anni). Saluti