Art6 comma 3 al progettista (non credo che intendano “progettista geologo”) è permesso di asseverare la sussistenza di elementi geologici (art.6 comma 2 lettera b), qui mi auguro che qualcuno intervenga!
Questo era un obiettivo dichiarato dell'Ordine, c'era nella proposta fatta da Troncarelli e su questo mi trova d'accordo
è un bene per la categoria: c'era qualche centinaio di euro in più ma c'era anche la conferma per chi pensa che il geologo non sia altro che una tassa.
Le carte del rischio dovrebbero stare in ogni scuola, in ogni ufficio del sindaco e dovrebbero essere leggibili da tutti.
Il regolamento è un passo avanti in questo senso.
La chiave non è difendere il tempio ma essere meno maghi, più scientifici e soprattutto appunto diminuire l'asimmetria informativa, che non fa che rendere il nostro un mercato dei limoni/bidoni.
Allegato C contenuti minimi della relazione
11) (escluso il Livello di Vulnerabilità dell’Opera Basso di cui appresso) la stratigrafia dei litotipi estesa a -30 metri dal piano di imposta delle fondazioni, con l’indicazione della massima escursione dell’eventuale falda acquifera o dell’eventuale sua assenzafinalmente l’idiozia della stratigrafia estesa fino a 30 m dal piano di imposta trova la sua collocazione in una norma ed è scritta nero su bianco (almeno adesso possiamo anche identificare lo/a stolto/a) con l’aggravante dell’indicazione della massima escursione della falda
Mah, io continuerò a farla scrivendo cose non molto dissimili da:"roba grossa mediamente consistente, poi a 25 metri roba fine molto addensata". La quota della massima escursione della falda è un obbligo del 6.2.1
Il problema è magari la carta al 1000, troppo grande ("stretta") viene fuori un monocromo che non serve a niente. Il 6.2.1 paral di modello geologico e di pericolosità dell'intorno dell'opera e il
dpr 2017 anche se per opere a rete sta sul 5000.
Allegato C
Ai sensi del punto 6.6.2. del D.M. 14.1.2008 e dell’art. 3 del D.L. 22.6.2012 - cd. “Salva Italia” -, onvertito in Legge n. 134 del 7.8.2012, le indagini e le prove in relazione all’opera da realizzaredovranno essere finalizzate a definire la categoria del sottosuolo di fondazione e la caratterizzazione geotecnica dei terreni nel volume significativo ai sensi delle NTC08.Il punto 6.6.2 del DM parla delle verifiche di sicurezza allo SLU quindi o si sono sbagliati o volevano far riferimento al 6.2.2 ma in questo non c’è il minimo cenno alla categoria di sottosuolo, quindi forse intendevano il 3.2.2, oppure forse fanno riferimento ad una combinazione astrale di punti delle NTC tipo 6.2.2+3.2.2=6.6.2
Ma soprattutto cosa c'entra la conferenza dei servizi???
non si capisce poi se le indagini pregresse siano ammissibili solo per le asseverazioni, ci sono un paio di passaggi contraddittori
Allegato C
Indagini minime basate sulla vulnerabilità! Ma questa, se non sbaglio, è il grado di perdita prodotto su un certo elemento esposto a rischio risultante da un fenomeno naturale di determinata intensità, parlare di vulnerabilità mi sembra un non senso, forse sarebbe stato meglio utilizzare il termine pericolosità! Comunque rispetto alla vecchia DGR si perde la capacità di modulare le indagini minime anche su altre pericolosità geologiche e che forse ci assegnava (o ci avrebbe dovuto assegnare) la prerogativa di definire quali erano le indagini minime da eseguirsi. Adesso chiunque geom., arch., ing., consigliere comunale, ecc. conoscendo solo la zona sismica saranno in grado di definire che tipo di indagini minime eseguire.
anche qui stai attaccando cose positive secondo me (vedi sempre alal voce: allargare la cultura geologica)
la vecchia tabella non era leggibile da un non geologo, c'erano tante belle eccezioni che venivano sistematicamente ignorate, ora la nuova tabella, è più facile da capire (anche se ha i colori sballati).
Il fatto che venga messa al centro la procedura di controllo si adatta maggiormente alla mentalità da progettista ma fa si che almeno le opere pubbliche siano oggetto di maggiori indagini, anche se in zone 3.
VENGO AI MIEI RILIEVI
IN DIFETTO:
-DPM nel basso
-campione indisturbato senza sondaggio nel basso e eventualmente nel medio
- prove geofisiche indirette: la cosa non distingue tra MASW e HVSR
-sparisce la caratterizzazione geomeccanica
- in zone 3 per le opere in zone a rischio idrogeologico non scatta più il passaggio al livello di approfondimento superiore ma da deposito si passa a sorteggio.
IN ECCESSO:
-LABORATORIO SENZA SONDAGGIO
-accorpare classe II con classe III solo perché pubblico
-non si capisce a cosa serve quel ("solo per i progetti a controlo obbligatorio") nel livello Alto, è una tautologia
- si impone la RSL anche per le opere classe II e per le opere classe III che la DGR 489 lasciava fuori
(io sto preparando una relazione e rientro in uno di quei casi: sono intenzionato a non farla)
COSE MOLTO POSITIVE:
-eliminazione dell'asseverazione del geologo senza relazione
-maggiore leggibilità della tabella
-maggiore leggibilità dei contenuti obbligaotri della relazione
-si passa da 4 a 3 livelli
-eliminazione della doppia MASW e del sondaggio obbligatorio per ogni cosa in classe II nelle zone 1 e 2A
VALUTAZIONE FINALE: è un bel passo avanti (al netto dell'eliminazione della presenza dei geologi nelle commissioni, ma era da tempo già così, non è un passo indietro, come non è un passo indietro il fatto che si continui a fare confusione tra relazione geologica e indagini geotecniche, tra 6.2.1 e modello geotecnico, una mia battaglia)
IN ALLEGATO: TABELLA CON COLORI CORRETTI