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Salve a tutti,
vorrei domandarvi se, alla luce della normativa vigente sulle terre e rocce da scavo, che caratteristiche e che tipo di documentazione serva per individuare un sito PERMANENTE di deposito intermedio per il deposito di terre e rocce da scavo derivanti da diversi cantieri (soggetti e non a VIA) da riutilizzare per altri cantieri ad esempio rilevati stradali.
E' possibile questa modalità? Ovvero è possibile utilizzare un terreno di proprietà di una ditta di lavori come deposito temporaneo di terre e rocce da scavo? (credo che gli asfalti non possano essere riutilizzati in altri cantieri).
Se questo è possibile, una volta fatti i test di cessione e caratterizzazione, ci sono dei limiti di volumi/massa per questo il sito di deposito intermedio, o questo è vincolato alla durata del cantiere di produzione iniziale?
E' possibile inquadrare il problema nel Piano di Utilizzo volta per volta per ciascun nuovo sito di produzione/cantiere oppure vi è una maniera più agevole sulla possibilità di sfruttare un sito permanente
di deposito intermedio. Vi sono altre pratiche eventuali a supporto dell'individuazione del sito? (SCIA, DIA, autorizzazioni varie,...)
Spero di essere stato chiaro.
Saluti

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Il sito di deposito deve essere individuato prima delle operazioni di scavo e contemplato nella redazione del PU (per opere soggette a VIA AiA anche per scavi di meno di 6000 m3) e privo di particolari requisiti (purché non inquinato o sequestrato o in R3-R4 etc) può essere anche un vivaio, ad esempio, che utilizzerà le terre per i giardini dei propri clienti (vivaio=deposito intermedio, clienti=riutilizzo finale) o un container mobile, o una fornace. Dunque individuazione preventiva, autorizzazione (qualcuno ti autorizzerà al suo uso)e comunicazione all'Arpa locale e comune. Questo è ciò che serve. In ogni caso è bene, per non incorrere in guai giudiziari tenere separate le terre proveniente da opere VIA-AIA da quelle soggette all'art. 41 bis e dai rifiuti! Anche nello stesso sito di deposito le si possono tenere, ma ben separate ed etichettate e contenute!
Si può utilizzare il terreno di proprietà di una ditta, purché dichiarato nel PU o in un documento similare se stai nell'art.41bis (modulo da inviare all'Arpa locale).
Non ci sono limiti di volumi al deposito, ma la sua durata temporale è legata alla durata del piano di utilizzo stesso (AIA-VIA) o alla durata delle operazioni di scavo (art. 41bis) o del progetto. Se superi tale termine le terre non sono più sottoprodotto, ma automaticamente ed inderogabilmente debbono essere smaltite come rifiuti!
Un sito di deposito temporaneo deve essere tale, non permanente, altrimenti non lo si può utilizzare. Ad esempio tornando al vivaio, gli potrai conferire il sottoprodotto se lui ti indica per certo a quali clienti lo destinerà, altrimenti non puoi inserirlo nel PU.
Viceversa se prima delle operazioni di scavo hai in mente un sito ma non è certa la destinazione ultima del sottoprodotto perché non lo sai a priori allora non potrai utilizzare il sito intermedio in nessun caso (né PU né 41bis). Paradossalmente potresti utilizzare anche un pallone aerostatico e far girovagare le terre per il mondo, ma ad un certo punto deve arrivare il destino anche per loro e dovrai contemplarlo!Le SCIA, DIA possono farti incorrere in seri guai giudiziari, le devi evitare. L'unica strada è la comunicazione a più riprese e di volta in volta con l'Arpa ed il comune ovvero con l'Ente che autorizza l'opera. Il PU può essere aggiornato e modificato durante i lavori, dunque può essere cambiato il/i siti di deposito, può essere fatto anche... ma oltre questo non posso andare e scrivere. Spero di averti aiutato. Ciao

Ultima modifica di algol; 31/07/2016 15:35.
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Grazie Algol per la risposta.
Ma seguendo le norme vigenti vi è la possibilità di gestire una filiera di questo tipo:

1) Impresa di costruzioni X produce nel suo cantiere un surplus di 10'000 mc di terre e rocce da scavo (caratterizzate opportunamente) in un "sito di produzione" A;

2) La stessa impresa di costruzioni X individua un "sito di deposito intermedio" ad es. presso un'area del suo deposito macchine movimento terra;

3) La stessa impresa X utilizza per un altro suo cantiere (ad esempio per realizzazione di rilevato stradale) una quota parte o l'intera parte dei 10.000 mc di terre e rocce.

E' possibile questo?
Il secondo o anche terzo, quarto cantiere in cui viene individuato "il sito di destinazione" deve essere necessariamente già avviato e ben identificato anche se si sa già a priori che sarà utilizzato dalla stessa impresa X, magari in altro periodo successivo al primo cantiere?

Se si, bisogna ad esempio provvedere con vasche di prima pioggia una volta individuato il sito di deposito intermedio, anche se viene superato il test di cessione?

Eventualmente questa problematica potrebbe essere risolta con l'iscrizione dell'impresa all'Albo dei Gestori Ambientali e utilizzare il sito di deposito intermedio come centro di recupero per il riutilizzo delle terre in cantieri temporalmente successivi?

Grazie per il confronto.
Saluti

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La filiera di cui parli è possibile. Il principio generale della legge è quello di seguire, nascita vita e morte delle terre indipendentemente dai soggetti coinvolti!
Dunque il surplus di materiale può essere messo in un sito intermedio (indipendentemente dalla proprietà) e riutilizzato dove è stato dichiarato nel PU o elaborati similari (indipendentemente da chi, ma deve sempre essere dichiarato prima di fare tutto quanto!)
I cantieri successivi alla nascita del "sito di destinazione" non devono essere necessariamente avviati! Ciò che conta è l'area individuata al destino. Durante la validità del PU il sito di destno può essere cambiato, si deve aggiornare il PU e farne comunicazione all'Ente autorizzante.
Poi alla fine di validità del tuo PU se ancora non stai riutilizzando il materiale del deposito intermedio, puoi riaggiornare il PU indicando una seconda tempistica e prolungare le successioni temporali degli eventi. Dunque in questo caso occorre tenere aggiornate le comunicazioni con Arpa, comune o Ente autorizzante e documentare che ad un certo punto il materiale verrà finalmente utilizzato (non importa da chi, i proprietari dei depositi intermedi, finali etc.) tanto tutto sarà scritto sui moduli di trasporto, sui PU, sui moduli di avvenuto utilizzo, etc.!
Si, i materiali depositati devono essere contenuti, delimitati ed identificati (vedi bene la legge).
All'ultima questione la risposta è si, l'impresa può iscriversi e mettere su ciò che vuole, ma ribadisco che i terreni scavati (interessa solo la loro identità primaria non chi li scava) una volta depositati da qualche parte devono morire da un'altra o lì stesso e questo percorso va previsto prima o aggiornato di volta in volta durante la validità del PU
Durante questo percorso l'impresa può fare anche altro altro tipo di imprenditorialità, ma rimane sempre in sospeso il destino delle terre scavate che prescinde dalle questioni legate alle imprese! Il suo destino deve essere certo ed inequivocabile se non all'atto di redazione del PU (dal punto di vista temporale), comunque entro la sua validità temporale o durante il suo aggiornamento prima dello scadere o negli aggiornamenti successivi per prolungare i tempi di attesa delle terre!

Ultima modifica di algol; 01/08/2016 12:33.

Moderated by  Massimo Della Schiava 

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