Vi pongo un ulteriore quesito:
ho terre e rocce provenienti da un cantiere autorizzato che sarebbero ideali (poiché si tratta di scotico superficiale) da impiegare in un terreno agricolo vicino, che deve essere preparato per impianto di alberi da frutto.
Ora, i movimenti terra per fini agricoli, in base alla normativa nazionale e regionale (nel mio caso Toscana) in materia edilizia, sono eseguibili senza alcun titolo abilitativo, se ricorrono alcune fattispecie (assenza di vincoli ecc ecc).
Quindi la mia domanda è: gestendo le terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 41bis del Decreto Legge 69/2013 come ci si comporta nel caso in cui esiste un sito di destinazione (il campo) nel quale sono previste operazioni (sistemazioni morfologiche superficiali) che non necessitano di titolo edilizio (pdc, scia, cil, cila)? E' un riutilizzo corretto ai termini di legge?


12