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Un saluto a tutti. Ho terre e rocce da scavo prodotte in seguito a sistemazione morfologica di area agricola, attivita' autorizzata con permesso di costruire. Vorrei riutilizzarle in un cantiere, anch'esso autorizzato, in cui si stanno sistemando gli argini di un canale. Le terre e rocce, tuttavia, vanno vagliate e in parte frantumate perche' altrimenti non hanno le caratteristiche geotecniche idonee per essere impiegate nell'arginatura. E' possibile effettuare questa operazione con frantoio mobile trasportato appositamente nel sito di produzione? Tale operazione rientra tra le normali pratiche industriali?
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Iscritto: Jul 2004
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Poiché i tuoi materiali usciranno dal sito di produzione come sottoprodotti è stata fatta un minimo di caratterizzazione ambientale ed il piano di gestione, giusto?
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Iscritto: Jul 2009
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OP
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Le terre usciranno solo dopo analisi chimiche e invio moduli arpat
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Iscritto: Jul 2009
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OP
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Vi pongo un ulteriore quesito: ho terre e rocce provenienti da un cantiere autorizzato che sarebbero ideali (poiché si tratta di scotico superficiale) da impiegare in un terreno agricolo vicino, che deve essere preparato per impianto di alberi da frutto. Ora, i movimenti terra per fini agricoli, in base alla normativa nazionale e regionale (nel mio caso Toscana) in materia edilizia, sono eseguibili senza alcun titolo abilitativo, se ricorrono alcune fattispecie (assenza di vincoli ecc ecc). Quindi la mia domanda è: gestendo le terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 41bis del Decreto Legge 69/2013 come ci si comporta nel caso in cui esiste un sito di destinazione (il campo) nel quale sono previste operazioni (sistemazioni morfologiche superficiali) che non necessitano di titolo edilizio (pdc, scia, cil, cila)? E' un riutilizzo corretto ai termini di legge?
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Se è un'azienda agricola autorizzata, penso di si. Io ho fatto qualcosa di simile in zona Bergamo, ed ARPA non ha avuto niente da dire.
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Iscritto: Mar 2002
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Occhio che la gestione delle terre e rocce deve essere definita prima di effettuare lo scavo.......
Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria. Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace. (Tacito, Agricola, 30).
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Iscritto: Jul 2009
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OP
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Nel senso che i moduli ad arpat devo mandarli quando ancora il materiale è in posto non scavato, intendi questo?
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Iscritto: Jul 2009
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OP
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Certo se scavo e non definisco la destinazione uno dei requisti dell'art. 41bis della L. 98/2013 viene meno e il materiale non può essere gestito come sottoprodotto ma solo come rifiuto giusto?
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Iscritto: Mar 2002
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si, è corretto. Diciamo che se scavi in regime di 185 e prevedi di riutilizzare tutto in sito (come materia prima) e poi per x motivi (es. variante in c.o.) hai un esubero puoi sempre utilizzare il 41bis, anche se già scavato in quanto hai materia prima che poi vai a gestire come sottoprodotto (teoricamente il contrario non si può fare). Il problema è se scavi senza definire prima niente, allora, per come è scritta la normativa, è rifiuto. M.
Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria. Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace. (Tacito, Agricola, 30).
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