Bene Andrea....praticamente non condivido quasi nulla di quello che hai scritto! Prima o poi ci dobbiamo conoscere!
Anche se difficile mettiamo da parte le questioni economiche (i cui problemi sono in gran parte una nostra responsabilità).
Per quanto riguarda le asseverazioni sarebbe sufficiente evitare che il progettista asseveri aspetti geologici. Si potrebbe eliminare la lettera b del comma 2, oppure eliminare almeno l’indicazione per le zone in frana e/o dissesto (qui non si fa riferimento a PAI, IFFI o altro) ed evitare di parlare di terreni geologicamente stabili ecc.. I campi di azione vanno rispettati altrimenti oggi gli dai un dito e domani ti ritrovi senza il braccio ed oltre.
La storia dei 30 m lasciamola perdere perché mi sembra un’idiozia e ci costringere a scrivere fuffa (non priva di responsabilità) nelle relazioni......se così va bene a qualcuno! Per quanto riguarda il livello di escursione della falda un conto è indicare una possibile escursione della falda (il 6.2.1 fa riferimento alle pericolosità geologiche) ed indicare l’eventuale necessità di un monitoraggio della stessa, un altro è indicare un numero che deve essere definito quantitativamente (quanto tempo dovrà passare per la consegna della relazione!) e che attiene al 6.2.2 (regime delle pressioni interstiziali ed analisi quantitative)
Per la tabella trovo inopportuno il termine Vulnerabilità, credo che sia un non senso (altra fuffa). Nella vecchia tabella le indagini minime erano centrate sulle pericolosità geologiche potenzialmente incidenti sull'opera in progetto, poi se un non geologo non le capiva pazienza non ha alcuna importanza (era prevista la presenza di un geologo in commissione!). Adesso l’unica pericolosità che incide sulle indagini minime sarà la pericolosità sismica.....un bel passo indietro....anzi facciamo due!
Per ora non entro nel merito della tipologia ed entità delle indagini minime poiché dobbiamo sempre inquadrarle come indagini minime, solo una cosa.......famose coraggio e proviamo a proporre ulteriori indagini rispetto a quelle minime!
La nuova DGR dovrebbe essere simile a quella proposta nel 2014 ad eccezione della correzione di mav o massv (non ricordo) in masw..... in due anni mi pare che l’abbiano letta e riletta molto attentamente!
A proposito della tabella se l’hai corretta tu non vale.......molti di noi attendono già una nuova DGR per la correzione degli errori!
La Luna piena minchionò la Lucciola - Sarà l'effetto dell'economia, ma quel lume che porti è deboluccio... - Sì, - disse quella - ma la luce è mia! (Trilussa)
Per quanto riguarda le asseverazioni sarebbe sufficiente evitare che il progettista asseveri aspetti geologici. Si potrebbe eliminare la lettera b del comma 2, oppure eliminare almeno l’indicazione per le zone in frana e/o dissesto (qui non si fa riferimento a PAI, IFFI o altro) ed evitare di parlare di terreni geologicamente stabili ecc.. I campi di azione vanno rispettati altrimenti oggi gli dai un dito e domani ti ritrovi senza il braccio ed oltre.
Hai ragione, articolo 6, comma 2, lettera b: eliminare punti 2) e 4)
Originariamente inviato da: AD70
A proposito della tabella se l’hai corretta tu non vale.......molti di noi attendono già una nuova DGR per la correzione degli errori!
La Luna piena minchionò la Lucciola - Sarà l'effetto dell'economia, ma quel lume che porti è deboluccio... - Sì, - disse quella - ma la luce è mia! (Trilussa)
Per quanto riguarda le asseverazioni sarebbe sufficiente evitare che il progettista asseveri aspetti geologici. Si potrebbe eliminare la lettera b del comma 2, oppure eliminare almeno l’indicazione per le zone in frana e/o dissesto (qui non si fa riferimento a PAI, IFFI o altro) ed evitare di parlare di terreni geologicamente stabili ecc.. I campi di azione vanno rispettati altrimenti oggi gli dai un dito e domani ti ritrovi senza il braccio ed oltre.
Hai ragione, articolo 6, comma 2, lettera b: eliminare punti 2) e 4)[
Credo che si debba fare un passo indietro e tornare a
Originariamente inviato da: AD70
Art6 comma 3 al progettista (non credo che intendano “progettista geologo”) è permesso di asseverare la sussistenza di elementi geologici (art.6 comma 2 lettera b), qui mi auguro che qualcuno intervenga!
La precedente DGR 10/12 prevedeva l’asseverazione da parte del geologo di alcuni elementi di pericolosità (anche se in modo molto semplicistico) rispettando, almeno formalmente, quanto previsto dalla norma nazionale (NTC08 Articolazione del progetto §6.2), con la nuova deliberazione le pericolosità geologiche sono firmate dal progettista e questo è illegale.....credo! Anche la strada di un eventuale stralcio degli aspetti geologici presenti al comma 2 dell’art.6 DGR 375/16 non è perseguibile poiché verrebbe comunque a mancare lo sviluppo di quanto previsto dalla norma nazionale (§6.2.1).
A questo punto risulterebbero in difetto rispetto alla norma nazionale tutti gli interventi dalla lettera i) alla t) comma 1 art.6; va bene il federalismo ma questa mi sembra una deriva eccessiva! Probabilmente con un buon avvocato ci sarebbero gli elementi per dichiarare illegittima questa parte della nuova DGR!
(lasciamo poi da parte il capitolo 3.2 delle NTC che in questi casi, come nella vecchia DGR, non trova nessuna rispondenza)
La Luna piena minchionò la Lucciola - Sarà l'effetto dell'economia, ma quel lume che porti è deboluccio... - Sì, - disse quella - ma la luce è mia! (Trilussa)
Che amarezza, siamo veramente in alto mare. Sono anni che si parla di modificare questo regolamento ed una volta fatto siamo costretti a trovare nuovamente errori su errori.
Mi chiedo: ma perchè questi legislatori non fanno leggere queste bozze di normativa agli ordini professionali prima di emetterle? Insomma le si danno in pasto ad un pò di tecnici che ne fanno osservazionie critiche. Quì anche una segretaria poteva notare che le caselle con associazioni di pericolosità/colori era sbagliata (NB: IN QUALE MODO CHISSA')!
Una nota positiva la trovo: i comuni e municipi più diligenti che avevano fatto eseguire la microzonazione erano prima puniti di fatto con una impossibilità di eseguire questa tipologia di deposito semplificato poichè praticamente il territorio era sempre "suscettibile ad amplificazione simsica".
Ora invece si parla di "aree di instabilità" all'interno delle aree microzonate ... concetto molto più ampio (e corretto secondo me).
giusto per inciso personalmente condivido le posiizoni di AD
Una nota positiva la trovo: i comuni e municipi più diligenti che avevano fatto eseguire la microzonazione erano prima puniti di fatto con una impossibilità di eseguire questa tipologia di deposito semplificato poichè praticamente il territorio era sempre "suscettibile ad amplificazione simsica".
Ora invece si parla di "aree di instabilità" all'interno delle aree microzonate ... concetto molto più ampio (e corretto secondo me).
Si, ma si poteva premiare quei comuni che hanno assolto l'obbligo dello Studio, considerando le zone non studiate tutte a rischio (è quello che succede volendo fare una variante/piano attutativo, in cui bisogna sempre fare lo studio di secondo livello se non c'è il primo)
Si, ma si poteva premiare quei comuni che hanno assolto l'obbligo dello Studio, considerando le zone non studiate tutte a rischio (è quello che succede volendo fare una variante/piano attutativo, in cui bisogna sempre fare lo studio di secondo livello se non c'è il primo)
giustissimo, ora però, se non altro, non sono più penalizzate.
In merito alle neo-asseverazioni relative al comma 2 art.6 (asseverazione di aspetti geologici da parte di progettisti) ho notato come i progettisti si possano distinguere nelle seguenti specie: specie 1-non gli frega niente e...asseverano e basta; specie 2-non sanno leggere le carte (e il territorio) e ... chiedono consiglio al geologo; specie 3-fanno finta di saper leggere e... chiedono conferma al geologo; specie 4-sanno leggere e... “cavolo! questa roba porta via tempo e il tempo è denaro”
La selezione naturale eliminerà rapidamente le specie 2 e 3 lasciando solo la specie 1 con un residuo marginale di alcuni individui della specie 4, anch'essi destinati all'estinzione!
Ora a chi gioverà tutto questo.....al committente, all'ingegnere, alla PA, al geologo.....boh?
(se qualcuno individua altre specie di progettisti lo faccia presente....sopratutto se rare!)
La Luna piena minchionò la Lucciola - Sarà l'effetto dell'economia, ma quel lume che porti è deboluccio... - Sì, - disse quella - ma la luce è mia! (Trilussa)
Cari colleghi, ho promosso grazie alla preziosa disponibilità dell'On. Fabrizio Santori un'interrogazione su alcuni contenuti del nuovo Regolamento Sismico DGR 375/2016 del Lazio, che non solo toglie delle competenze al geologo per darle in toto al progettista, ma allarga a dismisura le maglie dei controlli, in alcuni casi anche in contrasto con le NTC 2008, ritenendo non più necessaria la relazione geologica per molti interventi. Questa è solo una delle iniziative che mi sono permesso di intraprendere, sicuramente ne seguiranno delle altre, spero anche con il sostegno dell'attuale Consiglio dei Geologi del Lazio, che ha totalmente ignorato questa mia iniziativa, ed al quale ho già segnalato e documentato un abuso della professione da parte di un soggetto non abilitato, nei riguardi del quale mi auguro faccia almeno una diffida. Meglio sarebbe stato se avessi potuto intraprendere tali iniziative istituzionalmente, come consigliere regionale dell'Ordine dei Geologi del Lazio. A tal proposito, spero mi sosterrete alle prossime elezioni del 2017 per darmene la possibilità. Un saluto, e buon lavoro a tutti.
Fabio Termentini
GEOLOGO di quelli che amano sporcarsi le mani in cantiere, mica a colorare le cartine....