Ad aprile del 1998 ho redatto una relazione Geologica e Geotecnica, per la costruzione di un fabbricato agricolo in prossimità del Municipio di Manoppello (PE), l’area sulla quale insisteva il fabbricato non era soggetta a vincoli ed era riportata come edificabile. A seguito degli eventi meteorologici negativi del 2003, per i quali fu dichiarato lo stato di calamità naturale, la casa subì una lieve inclinazione a monte, mai quantificata ma dell’ordine di qualche centimetro. Non entro nei particolari tecnici su cui ci sarebbe molto da discutere, non sono questi i motivi per i quali sto scrivendo. Ad aprile di quest’anno sono stato condannato dal Tribunale di Pescara (sentenza n. 390-2016), in solido col Comune di Manoppello (PE), a risarcire i danni. Essi ammontano a circa 182.000 Euro per me, altrettanti per il comune di Manoppello più le spese di giudizio. La cifra complessiva è di oltre 250.000 Euro. Altri 400.000 Euro sono stati stanziati dalla Regione Abruzzo per la mitigazione del rischio idrogeologico nell’area del fabbricato. In totale lo sbandamento minimo, subito dalla costruzione agricola, è costato circa 700.000 Euro. Per fortuna, sono stato lasciato indenne e la spesa è stata accollata alla mia Assicurazione che ha già liquidato più del dovuto. Il Comune ricorrerà in secondo grado. Fin qui, a parte l’abnorme risarcimento, non c’è nulla di fantasioso. Però, fin dall’inizio, mi sono posto una domanda, cui non ho avuto mai risposta. Il Geologo era un “consulente” del progettista che, nel mio caso, coincide con il d.d.l.; egli stesso, deve redarre una relazione geotecnica che descrive le interazioni “terreno-struttura” Ebbene, questa figura non è stata affatto citata in processo , la relazione geotecnica del progettista non è stata minimamente esaminata ne’ menzionata. L’architetto, in parola, ha preso la sua parcella, ma le responsabilità sono state “ex abrupto” attribuite direttamente al Geologo. Questi, che con la sua relazione è ben lungi, ovviamente, dal percepire il compenso del direttore dei lavori. Se la Legge fosse stata rispettata (e questo è facilmente verificabile leggendo il c.c. art. 1669 e successivi) l’ Impresa è il D.d.l. potevano intervenire, a richiesta del proprietario, sullo sbandamento con rimedi che sono ormai acquisiti dalla scienza delle costruzioni ed, in seguito, dimostrando l’eventuale errore del Geologo, rifarsi in forma regressiva su di esso, intanto i danni sarebbero certamente stati enormemente limitati. Sono state male conteggiate le prescrizioni maturate, non sono stati considerati tutti i grandi pasticci creati dalla committenza (come riporti in adiacenza delle fondazionì, pozzo per l’acqua realizzato in luogo improprio senza avvisare nessun ecc..) Non sono state , altresì seguite le raccomandazioni esecutive del geologo. Purtroppo non seguendo la procedura dettata di Legge, ho avuto ogni strada preclusa (non ero il d.d.l) non ho potuto intervenire ed ho dovuto assistere impotente alla crescita della somma in modo esponenziale per cui la mia Ass.ne ha dovuto risarcire anche danni che non esistevano, difendendomi,oltretutto, da una citazione ingiusta ed infamante. Spero che questa testimonianza abbia il potere di scuotere le acqe e fare in modo che nessuno dei colleghi cada in questi laghi di pece bollente. Per me ormai la carriera è finita e non posso combattere oltre. Ringrazio infine di cuore e senza odio assieme alla mia famiglia, il collega Geologo che ha redatto l ‘ A.T.P. ma non gli auguro niente di buono.