Cominciamo dal principio:
Legge, 3 febbraio 1963, n. 112
Tutela del titolo e della professione di geologo
Articolo 2
Obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo
Per l'esercizio della professione di Geologo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.
L'iscrizione nell'albo non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco.
I pubblici impiegati, ai quali sia invece consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione.
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E' l'ente che decide se puoi o non puoi esercitare.
Se l'Ente prevede nel proprio ordinamento la possibilità che i suoi dipendenti possano esercitare la libera professione il dipendente può iscriversi all'Albo ed esercitare.