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Buonasera PREMESSA Il progetto esecutivo va sempre accompagnato dalla relazione geologica così come espresso dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n.1595/2016 la quale stabilisce che la relazione geologica negli appalti di progettazione è sempre necessaria, anche se il bando non la prevede, e che la mancata indicazione del geologo è motivo di esclusione dalla gara, non essendo applicabile in tal caso il soccorso istruttorio. Pertanto la relazione del geologo va necessariamente posta a corredo del progetto esecutivo in base al comma 1 dell’articolo 35 del Dpr n. 207/2010 secondo cui “il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo Inoltre, la necessità della relazione geologica anche in sede di progettazione esecutiva resta ferma anche nelle ipotesi in cui non sussistano differenze di notevole rilievo fra la progettazione definitiva posta a base di gara e quella di livello esecutivo oggetto dell’offerta tecnica.
Detto questo, mi chiedo se nell'ambito di una gara di prog. esecutiva + esecuzione dei lavori volessero inserirmi all'interno dell'ATI come professionista geologo, ma la relazione geologica del progetto esecutivo non presenta differenze sostanziali da quella posta a base di gara secondo voi il geologo dell'ATI deve avere una percentuale di compenso adeguata in caso di aggiudicazione? Generalmente nei progetti definitivi il geologo viene inserito nel RTP con percentuali comprese tra il 5 - 10 % della progettazione. Mi chiedo se anche alla luce del nuovo codice dei contratti 50/2016 ritenete che le percentuali debbano essere le stesse o inferiori fermo restando le responsabilità del geologo che si assume nell'affermare che il livello di conoscenza del sottosuolo con la relaz. geologica del prog. definitivo può ritenersi esauriente. Grazie.
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è difficile risponderti. Nella mia esperienza la relazione geologica per il progetto esecutivo è la stessa del definitivo, anche se in effetti la legge dice una cosa diversa. Considera però che utilizzando i decreti parametri, 140 o 143, dovresti utilizzare la voce "relazione generale e specialistiche per il progetto esecutivo" e dividere almeno per il numero di relazioni, di cui la geologica costituisce 1/11. Su un progetto di un milione di euro il tuo compenso sarebbe di 100 0 200 euro.
In teoria c'è la possibilità che come progettista della fase esecutiva potresti contestare la relazione geologica definitiva e ritenerla inutilizzabile, solo se la committenza ti concede ciò allora dovresti rifare tutto e richiedere il compenso per quella fase. Saluti.
Andrea Evangelista Geologo
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Il quesito del Collega Delli Carri è effettivamente di non poco conto per quanto concerne il criterio retributivo della prestazione resa dal Geologo in ciascuna fase del progetto. E' consolidata giurisprudenza che la "relazione geologica" (e tutte quelle specialistiche che sono di sua esclusiva competenza) è parte integrante di ciascun livello di progettazione e che il relativo compenso deve essere determinato con riferimento al D.M. del 17.06.2016 che sostituisce il precedente D.M. 143/2013 (opere pubbliche) mentre è ancora vigente il D.M. 140/2012 (lavori privati). E' inequivocabile l'interpretazione della normativa vigente sancita, ancora una volta, in via definitiva dalla richiamata sentenza del C.d.S.. Non altrettanto inequivocabile è l'interpretazione del c.d. "decreto parametri" che alla voce "progettazione esecutiva" non attribuisce specifico compenso per la Relazione Geologica. Il decreto ministeriale contiene parecchie lacune circa il corrispettivo per i Geologi in particolare per quanto riguarda quelle relative alle fasi prestazionali di "pianificazione-programmazione", "propedeutiche alla progettazione" e "progettazione esecutiva". A questo proposito ho segnalato più volte al CNG la necessità di un intervento presso il Ministero della Giustizia ma le mie sollecitazioni sono cadute nel vuoto. Nel merito della questione sollevata dal Collega Delli Carri ritengo che valida soluzione sia quella di "verificare" (non contestare)la relazione geologica contenuta nel definitivo, "effettuare" eventuali integrazioni, "applicare" comunque i corrispettivi QbII.09 (relazione geotecnica, se elaborata dal Geologo), QbII.10 (relazione idrologica=idrogeologica), QbII.12 (relazione sismica che non ha nulla a che vedere con quella sulle strutture)e QbII.13 (relazione geologica) per ciascuna delle categorie (edilizia, strutture, ecc.) che costituiscono l'opera da realizzare.
NOTA: mi sfugge perché la relazione geologica rappresenti 1/11 delle relazioni specialistiche (Evangelista) e perché sia valutata "generalmente" nel 5-10% della progettazione (Delli Carri).
Un cordiale saluto. Andrea Maniscalco
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mi sfugge perché la relazione geologica rappresenti 1/11 delle relazioni specialistiche Art. 35. Relazioni specialistiche 1. Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, Relazione generale e specialistiche 1. geologica 2. idrologica e idraulica 3. sulle strutture 4. geotecnica 5. archeologica 6. tecnica delle opere architettoniche 7. tecnica impianti 8. sistema sicurezza 9. gestione materie 10. interferenze Probabilmente la geologica ha un peso maggiore di 1/11, ma cambia poco. Per quanto riguarda le percentuali cui si riferisce "Delli Carri" si tratta probabilmente di "consuetudini" del mercato locale, un tipo di calcolo delle nostre parcelle che per mia esperienza nel 100% dei casi è a nostro sfavore.
Andrea Evangelista Geologo
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Allora per completezza, confermo quanto ha scritto Evangelista la relazione geologica rappresenta 1 di 11 relazioni specialistiche redatte già in fase definitiva ovvero la prima voce del Progetto esecutivo:
QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art 33, comma 1, lettere a), b), c), d), D.P.R. 207/2010) (QbIII.01|0.090).
Ad essere rigorosi, facciamo una stima di quale sarebbe il giusto compenso in percentuale sulla progettazione. Esempio: progettazione definitiva di fognature del valore di 1.000.000,00 Euro. Dal calcolo del compenso professionale, l'intera progettazione definitiva vale 45,926.18 Euro dei quali 6,448.22 Euro per la relazione geologica + 1,612.00 spese e oneri accessori non superiori a 25.00% del Compenso Professionale, vale a dire circa il 14-17 % ad essere rigorosi e non 5-10% come consuetudine. Questo significa che l'altro 5-10% se lo incamera il gruppo di progettazione che se vogliamo deriva dal fatto che il requisito della gara di progettazione lo ricopre quasi sempre l'ingegnere progettista con l'importo sull'ID di categorie di Opere e non il geologo. Detto questo, rimane il fatto che in fase di progettazione esecutiva la relazione geologica viene inglobata nella voce economica QbIII.01 quasi a dire che il geologo se va bene prende 1/11 su quell'elaborato, quando poi la realtà ci dice ben altro, dare per buona la relazione geologica del progetto definitivo può avere conseguenze non sempre favorevoli alla realizzazione dell'opera pubblica, perchè è di questo che stiamo parlando, di soldi pubblici. Bisognerebbe portare al CNG questo tipo di considerazioni. Grazie per il confronto. Saluti
Ultima modifica di SanteDelliCarri; 27/03/2017 13:19.
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Ciao a tutti, volevo proporre un nuovo post ma leggendo questo nuovissimo lo trovo particolarmente pertinente alla domanda che vorrei sottoporvi.
Noto che come avete già detto secondo il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 all' Art. 19. Relazione tecnica ELENCA: 1. La relazione riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto ed indica requisiti e prestazioni che devono essere riscontrate nell’intervento. Descrive nel dettaglio le indagini effettuate e la caratterizzazione del progetto dal punto di vista dell’inserimento nel territorio, descrive e motiva le scelte tecniche del progetto. Salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, a titolo indicativo e non esaustivo, si riportano i principali argomenti che devono essere contenuti nella relazione tecnica: a) geologia; b) geotecnica; c) sismica; d) studio preliminare di inserimento urbanistico e vincoli; e) archeologia: la relazione deve riportare gli sviluppi e gli esiti della verifica preventiva dell’interesse archeologico in sede di progetto preliminare di cui agli articoli 95 e 96 del codice; f) censimento delle interferenze (con le ipotesi di risoluzione delle principali interferenze riscontrate e preventivo di costo); g) piano di gestione delle materie con ipotesi di soluzione delle esigenze di cave e discariche; h) espropri (quantificazione preliminare degli importi); i) architettura e funzionalità dell’intervento; l) strutture ed opere d’arte; m) tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete); n) impianti e sicurezza; o) idrologia; p) idraulica; q) strutture; r) traffico.
Nei recenti decreti ((D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)) che le citano per inserirle nella determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici troviamo relazione sismica e sulle strutture ma ai sensi del DpR...! Sui quali sicuramente i progettisti delle strutture sarebbero giustificati a mettere le mani avanti...
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Allo stato attuale in materia di affidamento di incarichi inerenti la progettazione di opere pubbliche vigono il D.M. n.50/2016 e le "Linee Guida" dell'ANAC che rappresentano i criteri di attuazione del Codice. Non c'è dubbio che il contesto legislativo è variegato e offre, purtroppo, altrettanto variegate interpretazioni. Dal mio punto di vista (da "sindacalista" dei L.P.) mi predispongo ovviamente verso quelle più favorevoli e in tal senso espongo alle P.A. motivate osservazioni ai bandi che in qualche modo inficiano gli interessi economici dei Geologi L.P. 1.) Corrispettivo "relazione sismica e sulle strutture" Questa dizione è fuorviante e occorre che il CNG faccia chiarezza intervenendo sul Ministero della Giustizia e su qualsiasi altra Istituzione per dirimere l'anomalia che non è soltanto anacronistica disputa sulle competenze professionali di Geologi e Ingegneri ma necessaria per i più generali criteri del "buon progettare" a tutela degli interessi della Collettività. Per i Geologi la "relazione sismica" definisce il modello della sismicità locale in relazione alla natura e alle caratteristiche del sottosuolo soggette a forze telluriche di varia intensità. Questo documento, redatto anche sulla base di specifiche prove sperimentali, conduce alla classificazione delle categorie di sottosuolo e su queste, poi, l'Ingegnere calcolatore analizza e modella gli effetti della risposta sismica locale sulle strutture dell'opera in progetto. 2.) Calcolo dei corrispettivi Il c.d. "decreto parametri" definisce con sufficiente chiarezza il criterio di calcolo per le prestazioni del Geologo per quanto concerne il primo e il secondo livello di progettazione. Invece relativamente al progetto esecutivo il ruolo del Geologo non trova precisa collocazione e come tale dà spazio alle interpretazioni. Il Collega Evangelista ritiene che le relazioni specialistiche, genericamente attribuite al codice QbIII.01 siano una quota parte di quelle previste nel progetto esecutivo e per la "relazione geologica" questa rappresenterebbe 1/11 del totale. Seguendo questo criterio e con riferimento all'esempio riportato dal Collega Delli Carri il compenso corrispondente al suddetto codice sarebbe di € 5.759,38 e conseguentemente la Relazione Geologica avrebbe il valore di € 575,58 Se così fosse applicato allora sarebbe il caso che i Geologi L.P. si mettessero al quadrivio delle strade a lavare i vetri delle autovetture. Andrea Maniscalco
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