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Finalmente il 7/8/2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto che riorganizza la normativa in materia di terre e rocce da scavo.

Quote:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120.
Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sen- si dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.


Entra in vigore il 22/8/2017.

Qui potete scaricare il testo originale in PDF
DPR 120/2017 Terre e rocce

Apriamo le danze con i commenti.

Massimo


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
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Salve a tutti, ho iniziato da poco la professione e ho un quesito in merito a questa discussione.

Da un primo sguardo alla legge mi sorge una domanda banale..ma magari mi sbaglio. Se devo fare un pozzo per acqua, eseguendo quindi una perforazione (scavo) su un terreno naturale in sito, devo verificare i parametri analitici dell'allegato 4?? Cioè...pur riutilizzando il terreno nello stesso cantiere per rimodellamenti (ad esempio) devo fare le analisi?


Grazie a tutti.

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Originariamente inviato da: spapa
Salve a tutti, ho iniziato da poco la professione e ho un quesito in merito a questa discussione.

Da un primo sguardo alla legge mi sorge una domanda banale..ma magari mi sbaglio. Se devo fare un pozzo per acqua, eseguendo quindi una perforazione (scavo) su un terreno naturale in sito, devo verificare i parametri analitici dell'allegato 4?? Cioè...pur riutilizzando il terreno nello stesso cantiere per rimodellamenti (ad esempio) devo fare le analisi?


premesso che si naviga a vista, se il cantiere è di piccole dimensioni il regolamento lascia la possibilità di effettuare un'autodichiarazione ex DPR 447/2000 (leggi l'art. 21). Poi è chiaro che se ti va puoi anche autodichiarare che le terre soddisfano i criteri previsti senza effettuare analisi (ma se poi il cantiere viene sottoposto a controlli a campione.... ecc..... ecc....)



a parte questo, il regolamento per ora va digerito, mi sembra che ci siano molte molte molte incongruenze, propongo di mettere il thread in sticky


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ATTENZIONE!!!!
Il capo 3 (art. 21) è solo per i sottoprodotti con riutilizzo esterni all'area di cantiere.
Per il riutilizzo in cantiere siamo ali Titolo IV art. 24 C. 1 e 2 (da c.3 a c 6 per opere soggette a VIA - SIA


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
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Massimo, hai ragione, non ero ancora arrivato a leggere fino alla fine dell'articolato
comunque in pratica si fa salva l'esclusione dalla disciplina dei rifiuti stabilita dall'articolo 185 del TUA, ma con verifica analitica secondo i criteri dell'allegato IV.
Se però per il riutilizzo esterno di TRS da piccoli cantieri è possibile un'autodichiarazione per la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale (in pratica il rispetto dei limiti analitici) mi sembra una cosa abbastanza stravagante non consentirlo anche per TRS da piccoli cantieri con riutilizzo in sito, per analogia dovrebbe essere consentito dalle AA.CC.


This is The End, my only Friend, The End (J. Morrison)
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Ok, per ora grazie dei vostri consigli. smile

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Ciao,in caso di DU(art.21),il produttore dimostrara il non superamento CSC.Quindi,implicitamente,deve fare delle analisi.Quante?Ilnumero dei campioni da analizzare é quello dell'allegato 2?


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In caso di riutilizzo come sottoprodotto, si. E per il numero di analisi si deve far riferimento all'allegato 2
m.

Ultima modifica di Massimo Della Schiava; 21/08/2017 16:01.

Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
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Il rispetto delle condizioni di cui all'art. 24 deve essere fatto in sede di presentazione del progetto oppure basta con la comunicazione di inizio lavori?
L'art. 2 comma 1 lettera c), nella definizione di "terre e rocce da scavo" indica anche il suolo proveniente da "perforazione" e quindi pozzi, giusto?

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Ulteriore questione.
Se guardiamo la definizione di "terre e rocce da scavo" (art.2 comma 1 lettera c) parla di "suolo" escavato. La definizione di suolo si ritrova sempre all'art. 2 comma 1 ma lettera b) e parla di "strato più supoerfcile della crostra terrestre compreso tra il substrato roccioso e al superficie".
Quindi se ho uno scavo di 2 metri di cui 1 metro di "terreno" e poi 1 metro di substrato roccioso posso considerea "TRS" solo il prima....e come lo considero il substrato roccioso scavato?

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Ho letto il nuovo testo e a quanto pare c'è ancora qualche dubbio sulla realizzazione della caratterizzazione ambientale da fare nella dichiarazione sostitutiva per i cantieri di piccole dimensioni.

In qualità di componenete di una commissione edilizia ho cercato di fare un sunto di quello che si dovrebbe produrre. Di seguito riportato. Correggetemi please.

nei cantieri di piccole dimensioni, l’utilizzo delle rocce da scavo, sottratte alla normativa sui rifiuti, è consentita se, il produttore, per utilizzarle in opere quali, rinterri, rimodellamenti, recuperi, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, riesce a dimostrare i requisiti ambientali:
- non superamento delle concentrazioni soglia di cui alle colonne A e B, Tab. 1, All.5, Titolo V del D.L. 152 del 2006, riferite alle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione;
- che le terre e rocce da riutilizzare non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale.
In tal caso, anziché redigere il piano di riutilizzo, è possibile produrre una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOROTIETA’ resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
Tale dichiarazione va resa almeno 15 gg prima dell’inizio dei lavori di scavo al comune del luogo di produzione e all’ARPA territorialmente competente.
In questa dichiarazione il produttore indica la quantità delle terre e rocce da scavo da destinare all’utilizzo come sottoprodotti, l’eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi autorizzativi per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l’utilizzo che comunque non possono superare un anno dalla data di produzione.
La dichiarazione di cui sopra, assolve alla funzione di piano di riutilizzo. E può essere prorogata una sola volta per sei mesi.
Dall’allegato 1 si desume che per accertare i requisiti di qualità ambientale, si procede alla caratterizzazione ambientale redatta secondo gli allegati 2 e 4. La caratterizzazione ambientale va inserita nella progettazione dell’opera.
L’allegato 2 prevede che la caratterizzazione è eseguita mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee). Il numero di punti di indagine non può essere inferiore a 3 ed è aumentato in base alla tabella:
Dimensioni dell’area Punti di prelievo
S < 2500 mq 3
2500 < S < 10000 3 + 1 ogni 2500 mq in eccedenza
S > 10000 7 + 1 ogni 5000 mq in eccedenza

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Sulla questione Allegato 1 e 2 per le TRS dai cantieri di piccole dimensioni ho qualche dubbio. Se guardiamo per bene il DPR per la gestione TRS da cantieri di piccole dimensioni (che secondo l'art. 22 vale anche per quelli grandi non sottoposti a VIA o AIA), “Le disposizioni del presente Capo si applicano alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, come definiti nell’articolo 2, comma 1, lettera t) , se, con riferimento ai requisiti ambientali di cui all’articolo 4, il produttore dimostra, qualora...”. L'unico riferimento è all'allegato 4 mentre l'allegato 1 e 2 vengono riportiamo e riferiti per i cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA o AIA. Quindi, se ho capito vene (può darsi anche di no....) gli allegati 1 e 2 si utilizzano solo per i cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA o AIA e per gli altri no..

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Originariamente inviato da: StefanoR
gli allegati 1 e 2 si utilizzano solo per i cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA o AIA e per gli altri no..


Anch'io ho interpretato la norma in tal senso. Aspetto altri pareri...

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ok, ragazzi io ho dei dubbi sul seguenti:

art. 20 Capo III: ........se con riferimento ai requisiti ambientali di cui all'art. 4, il produttore dimostra, .....

art. 4 Capo I : lettera d del comma 2, soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento.

Allegato 1: caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo: La caratterizzazione ambientale è svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo ed è inserita nella progettazione dell'opera.
La caratterizzazione ambientale è svolta dal proponente in fase progettuale.


Dunque, la caratterizzazione ambientale va comunque fatta sempre in fase progettuale. Se poi sono previsti volumi di scavi tali da rientrare nei grandi cantieri, si redige il piano di riutilizzo, viceversa la dichiarazione. Cosa ne pensate?

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Esatto...
La questione del mumero di campioni minimi secondo me riguarda solo quando devi fare il Piano di Utilizzo ovvero grandi cantieri sottoposti a VIA o AIA perchè è espressemnre richiesto nell'art. 8 comma 1.

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Scusa ma allora secondo te la caratterizzazione ambientale la puoi fare senza campionamenti, solo in base a ricerca storica?

Non ho ancora approfondito bene, esistono ancora differenze in piccoli cantieri dove non porti via terre?

Grazie

Ultima modifica di massimo trossero; 18/09/2017 13:42.

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Secondo me, a livello di caratterizzazione si può riassumere così:
1) Cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA o AIA: Allegato 1 e 2 e caratterizzazione secondo allegato 4.
2) Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA e piccole dimensioni: Caratterizzazione secondo allegato 4.
Nel caso 1 il numero di campioni minimi, le profondità di scavo per il prelievo etcc.. e devi eseguire obbligatoriamente quanto disposto dagli allegati 1 e 2. Nel caso 2 invece non è previsto di seguire i disposti dell'allegato 1 e 2. Per entrambi i casi la caratterizzazione deve seguire i disposti dell'allegato 4.
Per quanto riguarda l'utilizzo interno all'interno dello stesso sito di produzione si deve seguire quanto disposto dall'art. 24 secondo la procedura autorizzativa dell'intervento, ovvero comma 1 (caso di un autorizzazione semplice SCIA. PdC etcc) e comma 3-6 per opere soggette a VIA.
Nel caso semplice riporta chiaramente "..la non contaminazione è verificata ai sensi dell'allegato 4...". A mio parere l'analisi ci vuole sempre perché è vero che l'art. 185 ha come titolo "Esclusioni dall’ambito di applicazione" e quindi vengo esclusi a priori dai rifiuti ma se si legge l'inizio del comma 1 dell'art. 24 dice che "Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa rifiuti..." quindi mette delle condizioni da verificare affinché l'esclusione sia fattibile.
Quanto sopra è una mia interpretazione...

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Per come la vedo io il riutilizzo in posto ai sensi dell'articolo 185 già prevedeva di per sé (anche prima dell'entrata in vigore del DPR) l'esecuzione di analisi al fine di verificare che il suolo è non contaminato (frase di esordio del comma c), indipendentemente dal nuovo DPR che, a tale scopo, rimanda all'allegato 4.


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StefanoR direi che la tua interpretazione è giusta.
Nel caso 2 (cantieri di piccole dimensioni o non sottoposti a VIA - che è la STRAGRANDE maggioranza degli interventi) per i materiali che restano in loco ho un grande dubbio: va verificata la non contaminazione secondo l'allegato 4 (ma non il 2), quindi decido io dove e come fare il campionamento.
....e dopo??? L'articolo non dice che bisogna mandare a qualcuno le analisi! Che facciamo? Ce le teniamo noi (o il proponente?).
E passo ad un esempio: scavo per una subirrigazione, o un pozzo drenante, faccio un campione (a sto punto il progetto costa più dell'opera), e poi dico al cliente tienti le analisi. Perchè, per un eventuale controllo? di una subirrigazione? Ergo: non faccio campioni e basta!
La morale è questa (ieri ero ad un seminario sulle TRS): è vero che i progettisti non si sono ancora ben conformati ad una regolamentazione che è ormai in vigore da più di un decennio (con le varie ss.mm.ii.), ma la norma è ancora incompleta! Dopo quindici anni? Mah a me viene da pensare....

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Non entro in merito alla questione legislativa, in quanto devo ancora leggermi la legge, ma solo in merito alla questione logica: se il terreno scavato resta totalmente all'interno dell'area di cantiere (perchè usata per i reinterri o perchè utilizzata per livellamenti e/o rimodellamenti morfologici) non avrebbe senso effettuare delle analisi dei terreni, in quanto, logicamente parlando, se il terreno è inquinato/contaminato resta comunque nell'area inquinata/contaminata, mentre se non lo è non cambia nulla.
La logica della normativa è che se allontani del materiale inquinato/contaminato allora non puoi portarlo dove vuoi, ma devi considerarlo un rifiuto. se invece la tua area è inquinata, movimentare il rifiuto all'interno della tua area cambia poco; è a tutto vantaggio della proprietà rendersi conto che il suo terreno è contaminato (e quindi fare delle analisi) ma non si può obbligare chiunque fa del movimento terra all'interno del suo cantiere a fare delle analisi del terreno; altrimenti aspettiamoci che l'intero comparto agricolo vada in rovina, visto che anche solo arare il terreno comporta una forma di scavo (il terreno in profondità viene "rigirato" e portato in superficie e viceversa).
Nel caso tale inquinante dovesse andare a contaminare la falda, allora le proprietà vicine se ne accorgerebbero e obbligherebbero la proprietà del terreno contaminato ad eseguire la bonifica completa.

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Tacs sfondi una porta aperta, tu poi parli di questione logica, ma durante i lavori ti devi scontrare purtroppo con quella legislativa. Ed è li che ti fanno venire i fumi agli occhi

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Terre e rocce da scavo - Riutilizzo materiale di risulta

Buongiorno a tutti, il mio dubbio è il seguente:

Secondo l' Art. 2 comma 1 lettera c) rientrano tra le "terre e rocce da scavo" il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un opera tra le quali scavi in genere, perforazioni, trivellazioni, palificazioni, consolidamenti ecc. Le TRS possono contenere anche i seguenti materiali: cls, bentonite, PVC, vetroresina, miscele cementizie e additivi purchè non contengano concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti.

Il materiali di risulta di scavi e perforazioni, quali ad esempio fanghi bentonitici, possono quindi essere considerati un sottoprodotto e riutilizzati o devono essere considerati un rifiuto?
Ed in quest'ultimo caso, perché? (non trovo nessun punto della normativa che tratti specificatamente l'argomento)

Grazie per l'aiuto

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ciao,
.....purchè non contengano concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti.....
Occorre comunque caratterizzarli in riferimento alle csc.


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Ulteriore questione.
Se guardiamo la definizione di "terre e rocce da scavo" (art.2 comma 1 lettera c) parla di "suolo" escavato. La definizione di suolo si ritrova sempre all'art. 2 comma 1 ma lettera b) e parla di "strato più supoerfcile della crostra terrestre compreso tra il substrato roccioso e al superficie".
Quindi se ho uno scavo di 2 metri di cui 1 metro di "terreno" e poi 1 metro di substrato roccioso posso considerea "TRS" solo il prima....e come lo considero il substrato roccioso scavato?


Mi sembra, però, che ciò contrasti con quanto riportato nell'Allegato 4, che testualmente recita: "In caso di terre e rocce provenienti da scavi di sbancamento in roccia massiva, ai fini della verifica del rispetto dei requisiti ambientali di cui all’articolo 4 del presente regolamento, la caratterizzazione ambientale è eseguita previa porfirizzazione dell’intero campione".

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concordo con la tua interpretazione ad eccezione del rimando all'allegato 4. Tale allegato non è citato per i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti ad AIA o VIA e piccole dimensioni. Se ne parla invece al Titolo IV che però è riguarda un'altra questione. Onestamente non capisco se è una mancanza ..
se leggi l'art.8 del capo 2 è chiarissimo, mentre il corrispondente art 20 del capo 3 non fa riferimento ad alcun allegato. Vige il principio che se non è indicato non si fa?

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intendo non che non deve essere fatta l'analisi, ma che non deve essere fatta necessariamente secondo l'allegato 4

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Una domanda stupida: ma se ho un cantiere di piccole dimensioni (10 mc di terre per capire) e faccio le analisi ai sensi dell'allegato 4 del DPR 120/2017 rientro nella fattispecie che prevede la possibilità di ridurre il set minimale di cui alla tabella 4.1? Perchè nell'allegato 4 c'è scritto che la riduzione vale per cantieri da 6.000 a 150.000 mc... e se sono sotto a 6.000 mc? Per quanto possa sembrare scontato in realtà non c'è scritto se vale lo stesso... arpat toscana nelle faq dice che sotto 150.000 mc si può ridurre il set minimale ma dove lo trovo il riferimento normativo? Cioè se per 10 mc evito di cercare amianto sono in regola?


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