Secondo me, a livello di caratterizzazione si può riassumere così:
1) Cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA o AIA: Allegato 1 e 2 e caratterizzazione secondo allegato 4.
2) Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA e piccole dimensioni: Caratterizzazione secondo allegato 4.
Nel caso 1 il numero di campioni minimi, le profondità di scavo per il prelievo etcc.. e devi eseguire obbligatoriamente quanto disposto dagli allegati 1 e 2. Nel caso 2 invece non è previsto di seguire i disposti dell'allegato 1 e 2. Per entrambi i casi la caratterizzazione deve seguire i disposti dell'allegato 4.
Per quanto riguarda l'utilizzo interno all'interno dello stesso sito di produzione si deve seguire quanto disposto dall'art. 24 secondo la procedura autorizzativa dell'intervento, ovvero comma 1 (caso di un autorizzazione semplice SCIA. PdC etcc) e comma 3-6 per opere soggette a VIA.
Nel caso semplice riporta chiaramente "..la non contaminazione è verificata ai sensi dell'allegato 4...". A mio parere l'analisi ci vuole sempre perché è vero che l'art. 185 ha come titolo "Esclusioni dall’ambito di applicazione" e quindi vengo esclusi a priori dai rifiuti ma se si legge l'inizio del comma 1 dell'art. 24 dice che "Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa rifiuti..." quindi mette delle condizioni da verificare affinché l'esclusione sia fattibile.
Quanto sopra è una mia interpretazione...