Buongiorno a tutti,
premesso che la normativa sulle "terre e rocce" da scavo è per me sa sempre scritta da mentecatti, la nuova normativa mi sembra abbastanza chiara dal punto di vista metodologico: non esiste autocertificazione, si chiede prova della non contaminazione a mezzo campionamenti.
Questo, per la verità, è sempre stato uno dei pochi punti chiari della norma, sin dall'origine: l'autocertificazione è stata indtrodotta a livello locale.
Non è così. Nella nuova norma è chiaro che devi fare le analisi anche se riutilizzi il materiale in cantiere, ma, per i piccoli cantieri, non è scritto da nessuna parte che devi darne comunicazione a qualcuno. A buon senso si interpreta di "autocertificare" al Comune all'ARPA di aver condotto le analisi.
Piuttosto, io non ho ben capito cosa distingua il sottoprodotto dal riutilizzo in sito.
A livello concettuale sono la stessa cosa, per me: materiale che mi risulta da uno scavo, la cui produzione non era lo scopo della mia attività ma di cui, sin dall'origine, non intendo disfarmi (sarebbe in tal caso un rifiuto) bensì riutilizzare "tal quale". Che lo riutilizzi dove l'ho prodotto o altrove non cambia nulla: devo comunque certificare il rispetto delle matrici ambientali (fondo naturale) in ambedue le possibili destinazioni.
Questo è vero, ma nella normativa previgente non era così. In ogni caso è il 152/2006 che determina questa suddivisione (art. 185)
A livello pratico, mi sembra di capire che in nessuno dei due casi necessiti un "piano di produzione" ma una dichiarazione semplificata.
No, per i piccoli cantieri, per il riutilizzo in altro sito di destinazione sei obbligato alla dichiarazione, mentre per il riutilizzo nello stesso sito questo obbligo non è scritto (vedi sopra).
Per i grandi cantieri sei obbligato a fare il PUT nel primo caso. Nel secondo caso devi fare il Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti