ARPA Piemonte ha questa linea:
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La nuova norma prevede che il proponente o il produttore attesti il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 4 del D.P.R. che consentono di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante una “autocertificazione” (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare all’Arpa territorialmente competente e al Comune del luogo di produzione (all’autorità competente nel caso di “cantieri di grandi dimensioni”) utilizzando il modello di cui all’Allegato 6 del D.P.R.
Le attività di scavo, così come quelle di riutilizzo, devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato con l’iter edilizio. Il produttore deve inoltre confermare l’avvenuto utilizzo inviando una specifica Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.) all’autorità competente, all’Arpa competente per il sito di destinazione, al Comune del sito di produzione e al Comune del sito di destinazione, utilizzando il modello di cui all’Allegato 8 del D.P.R.
Il trasporto al di fuori del sito di produzione deve essere accompagnato da apposita documentazione secondo il modello di cui all’Allegato 7 del D.P.R.
Arpa Piemonte ha predisposto la modulistica tipo, derivata dai citati allegati del D.P.R.
Le dichiarazioni vanno inviate al Dipartimento provinciale Arpa territorialmente competente rispetto al sito di produzione (dichiarazione iniziale) o utilizzo (D.A.U.) dei materiali di scavo.
Al fine di facilitare l’applicazione della normativa, sono state anche predisposte delle FAQ e alcune ulteriori indicazioni per l’applicazione del D.P.R. 13 giugno 2017 n° 120.
MENO MALE !
PS
Il proponente/produttore si assume la responsabilità anche penale di rispettare i limiti qualitativi previsti dalla norma, per cui è opportuno che disponga di valide informazioni tecniche a supporto dei dati inseriti nella dichiarazione, da esibire in fase di eventuali controlli. Evidentemente una certificazione analitica che attesti la qualità del materiale è un valido supporto a quanto dichiarato.
Ultima modifica di massimo trossero; 18/09/2017 15:29.