@Massimo
Quella nota ARPA fa riferimento, giustamente, al momento che consideri il materiale "sottoprodotto". La questione dell'art. 24 è diversa nel senso che eslsude a priori il materiale dai rifiuti a condizione di rispettare quanto definito nell'allagtao 4.
La stessa ARPA Piemonte (pag.12) nellla fattispecie "TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA
DISCIPLINA SUI RIFIUTI" scrive "L’art. 24 detta le regole sull’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina sui rifiuti ai sensi dell’art. 185, comma 1, lettera c) del d. lgs. 152/06. Il Comma 1 richiama il fatto che per la verifica della non contaminazione si deve utilizzare l’Allegato 4 del D.P.R., sempre tenendo presente che in presenza di materiali di riporto vale quanto previsto dalla legge 28/2012".
L'ARPA Venteo nelle FAQ alla domanda "Come si fa a dimostrare che non è contaminato il materiale scavato che deve essere nteramente riutilizzato in cantiere? A chi deve essere comunicato che il materiale non è contaminato?" precisa che "L'art. 185 comma 1 lett. c) prevede appunto che sia escluso dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti il terreno NON CONTAMINATO riutilizzato allo stato naturale nello stesso sito di produzione, disposizione confermata dall'art. 24 del DPR 120/2017. La non contaminazione va verificata ai sensi dell’Allegato 4 del DPR 120/2017 mediante verifica del rispetto dei limiti di cui alla tabella 1 All. 5 Tit. V p. IV del TUA e quindi con un prelievo ed analisi dei materiali. La dichiarazione di non contaminazione (autocertificazione) deve essere inviata al comune".
Quindi..seguendo quanto definito...la non contaminazione deve sempre essere verificata tramite analisi (allegato 4). Poi per la modilità di invio ali Comune etc...può anche essere fatta tramite autocertificazione.