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Altro aspetto ridicolo della norma.


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Esempio: Puoi prendere un campione nel primo metro....se rispetta i limiti ok....nel senso che se "non è contaminato" nella parte superiore, a meno di sorgenti di contaminazione sotterranee, puoi ragionevolmente supporre che tutto ciò che sta sotto è "pulito".

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Infatti è l'unica cosa possibile ma praticamente, così facendo (e sono d'accordo che potrei fare solo così), non caratterizzo un bel niente. Faccio analisi entro il primo metro quando ne devo scavare altri 99 sotto...è insensato...non riesco a capire cosa ha semplificato questo DPR.
Se poi uno si guarda i siti delle varie ARPA d'Italia, ognuna "interpreta" certi punti della norma diversamente dall'altra. Ed è molto pericoloso "interpretare" quando si cammina sul filo del rifiuto/non rifiuto.
Poi chi la sconta sono (siamo) i soliti poveri diavoli...


Ultima modifica di mtwelve; 21/09/2017 15:50.

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Buongiorno a tutti,
premesso che la normativa sulle "terre e rocce" da scavo è per me sa sempre scritta da mentecatti, la nuova normativa mi sembra abbastanza chiara dal punto di vista metodologico: non esiste autocertificazione, si chiede prova della non contaminazione a mezzo campionamenti.
Questo, per la verità, è sempre stato uno dei pochi punti chiari della norma, sin dall'origine: l'autocertificazione è stata indtrodotta a livello locale.

Piuttosto, io non ho ben capito cosa distingua il sottoprodotto dal riutilizzo in sito.
A livello concettuale sono la stessa cosa, per me: materiale che mi risulta da uno scavo, la cui produzione non era lo scopo della mia attività ma di cui, sin dall'origine, non intendo disfarmi (sarebbe in tal caso un rifiuto) bensì riutilizzare "tal quale". Che lo riutilizzi dove l'ho prodotto o altrove non cambia nulla: devo comunque certificare il rispetto delle matrici ambientali (fondo naturale) in ambedue le possibili destinazioni.
A livello pratico, mi sembra di capire che in nessuno dei due casi necessiti un "piano di produzione" ma una dichiarazione semplificata.

Per cui mi chiedo: perchè disinguerli e degnarli di due articoli diversi?

Saluti,
Stefano

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Originariamente inviato da: Stefano_Lozza
Buongiorno a tutti,
premesso che la normativa sulle "terre e rocce" da scavo è per me sa sempre scritta da mentecatti, la nuova normativa mi sembra abbastanza chiara dal punto di vista metodologico: non esiste autocertificazione, si chiede prova della non contaminazione a mezzo campionamenti.
Questo, per la verità, è sempre stato uno dei pochi punti chiari della norma, sin dall'origine: l'autocertificazione è stata indtrodotta a livello locale.


Non è così. Nella nuova norma è chiaro che devi fare le analisi anche se riutilizzi il materiale in cantiere, ma, per i piccoli cantieri, non è scritto da nessuna parte che devi darne comunicazione a qualcuno. A buon senso si interpreta di "autocertificare" al Comune all'ARPA di aver condotto le analisi.

Originariamente inviato da: Stefano_Lozza
Piuttosto, io non ho ben capito cosa distingua il sottoprodotto dal riutilizzo in sito.
A livello concettuale sono la stessa cosa, per me: materiale che mi risulta da uno scavo, la cui produzione non era lo scopo della mia attività ma di cui, sin dall'origine, non intendo disfarmi (sarebbe in tal caso un rifiuto) bensì riutilizzare "tal quale". Che lo riutilizzi dove l'ho prodotto o altrove non cambia nulla: devo comunque certificare il rispetto delle matrici ambientali (fondo naturale) in ambedue le possibili destinazioni.


Questo è vero, ma nella normativa previgente non era così. In ogni caso è il 152/2006 che determina questa suddivisione (art. 185)

Originariamente inviato da: Stefano_Lozza

A livello pratico, mi sembra di capire che in nessuno dei due casi necessiti un "piano di produzione" ma una dichiarazione semplificata.


No, per i piccoli cantieri, per il riutilizzo in altro sito di destinazione sei obbligato alla dichiarazione, mentre per il riutilizzo nello stesso sito questo obbligo non è scritto (vedi sopra).
Per i grandi cantieri sei obbligato a fare il PUT nel primo caso. Nel secondo caso devi fare il Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti

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Originariamente inviato da: Carlo Caleffi

Non è così. Nella nuova norma è chiaro che devi fare le analisi anche se riutilizzi il materiale in cantiere, ma, per i piccoli cantieri, non è scritto da nessuna parte che devi darne comunicazione a qualcuno. A buon senso si interpreta di "autocertificare" al Comune all'ARPA di aver condotto le analisi.


Il rilascio di un'autocertificazione a un'Autorità è una comunicazione a tutti gli effetti.
Fino ad ora con l'autocertificazione si attestava a propria responsabilità la non contaminazione del terreno, senza addurre prove (analisi); ora però le analisi sono richieste (richiamo all'art. 4 nell'art. 24), tanto quanto un sottoprodotto.

Io pensosarà ereditata la prassi in voga fino ad ora, resta la sostanziale farraginosità concettuale introdotta già nel 152/2006 che sta già creando confusione e che, come al solito, darà il via a una serie di circolari locali delle varie ARPA, tutte più o meno simili e tutte più o meno diverse.

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A complicare le cose ci si mette anche il punto b.1) dell'art. 4 dove dice che le TRS sono sottoprodotti ed il loro utilizzo avviene nel rispetto delle disposizioni del PU o Dichiarazione "nel corso dell'esecuzione delle stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa". Quindi, mettendo nel mezzo anche "la stessa opera" mi ritrovo che in un progetto (piccoli cantieri) possono o utilizzare la procedura di cui all'art. 21 o utulizzare l'art. 24...

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