Buongiorno a tutti,
premesso che la normativa sulle "terre e rocce" da scavo è per me sa sempre scritta da mentecatti, la nuova normativa mi sembra abbastanza chiara dal punto di vista metodologico: non esiste autocertificazione, si chiede prova della non contaminazione a mezzo campionamenti.
Questo, per la verità, è sempre stato uno dei pochi punti chiari della norma, sin dall'origine: l'autocertificazione è stata indtrodotta a livello locale.

Piuttosto, io non ho ben capito cosa distingua il sottoprodotto dal riutilizzo in sito.
A livello concettuale sono la stessa cosa, per me: materiale che mi risulta da uno scavo, la cui produzione non era lo scopo della mia attività ma di cui, sin dall'origine, non intendo disfarmi (sarebbe in tal caso un rifiuto) bensì riutilizzare "tal quale". Che lo riutilizzi dove l'ho prodotto o altrove non cambia nulla: devo comunque certificare il rispetto delle matrici ambientali (fondo naturale) in ambedue le possibili destinazioni.
A livello pratico, mi sembra di capire che in nessuno dei due casi necessiti un "piano di produzione" ma una dichiarazione semplificata.

Per cui mi chiedo: perchè disinguerli e degnarli di due articoli diversi?

Saluti,
Stefano